Per disapplicare la nuova disciplina i requisiti dell’attività e dei versamenti sono cumulativi
La nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute in caso di appalto o di affidamento di opere e servizi si applica a tutti i contratti concessi e ancora in essere con la stessa impresa al momento del superamento della soglia annua di 200.000 euro; per disapplicare la norma occorre che sussistano sia il requisito di attività almeno triennale, sia che i versamenti complessivi registrati nel conto fiscale siano di importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio; rientrano nell’ambito applicativo anche le Agenzia per il lavoro, mentre non occorre compilare un modello F24 per ciascun lavoratore impiegato presso lo stesso committente.
Sono questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle risposte a quesiti fornite ieri nel corso del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili a Milano.
L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (introdotto con l’art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019), derogando al precedente art. 17 comma 1 in materia di versamenti e compensazioni, prevede infatti che le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
– per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
– caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente;
– mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.
Con riferimento al limite di 200.000 euro, viene chiarito che:
– qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, il limite di 200.000 euro va riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti;
– se la somma di tali contratti è superiore a 200.000 euro annui, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.
L’art. 17-bis comma 5 del DLgs. 241/97 prevede che i nuovi obblighi non trovino applicazione se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute:
– risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
– non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o rateazione.
A tal fine viene chiarito che:
– le due condizioni prima esposte devono sussistere congiuntamente;
– per quanto attiene al requisito di attività almeno triennale, l’impresa che effettua i lavori o le opere deve risultare operativa negli ultimi tre anni coerentemente con i criteri delineati nel provvedimento dell’Agenzia n. 110418 del 12 giugno 2017 (emanato in attuazione dell’art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72, in relazione alla cessazione della partita IVA);
– poiché i versamenti eseguiti in conto fiscale non riguardano esclusivamente le imposte sui redditi, ma qualsivoglia somma versata con il modello F24 (e quindi, ad esempio, anche l’IVA, le stesse ritenute fiscali e i contributi previdenziali), tale condizione può essere rispettata anche in presenza di perdite fiscali.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24, con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 24 dicembre 2019 è stato stabilito che i versamenti “sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente”; conseguentemente, viene chiarito che non è necessario compilare un modello F24 per ciascun lavoratore se risultano impiegati presso lo stesso committente.
Infine, viene chiarito che la nuova disciplina sul versamento delle ritenute si applica anche in relazione alle agenzie per il lavoro disciplinate dal DLgs. 276/2003, non essendo stata prevista una esplicita esclusione, a differenza della analoga norma che prevede l’estensione del reverse charge ai fini IVA.