La legge di bilancio 2020 prevede nuovi incrementi successivi al 2019 e dispone la deducibilità integrale dal 2022
Confermando quanto previsto nel Ddl., la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) interviene in maniera duplice sulla disciplina della deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Infatti:
– da un lato, resta ferma la misura del 50%, già prevista, per il periodo di imposta 2019 “solare”, dal c.d. “DL crescita”;
– dall’altro, tale misura è aumentata progressivamente a partire dal periodo di imposta 2020 “solare” fino a prevederne la deducibilità integrale dal periodo di imposta 2022 “solare”.
Le misure previste si applicano, per espressa previsione normativa, all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.
Più nello specifico, l’art. 1 commi 4-5 della L. 160/2019, mediante integrale sostituzione dell’art. 3 del DL 30 aprile 2019 n. 34 convertito (“DL crescita”), conferma, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (vale a dire, per il periodo di imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Si ricorda che, in precedenza, intervenendo sull’art. 14 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23, il richiamato art. 3 del DL crescita prevedeva le seguenti aliquote di deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali:
– 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”);
– 60% per il periodo di imposta successivo, rispettivamente, a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
– 70% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”);
– 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”).
Pur confermando la misura del 50% per il 2019 “solare”, la legge di bilancio 2020, in luogo dei suddetti incrementi successivi al 2019, ne ha previsti nuovi nell’ambito del corpo di norme che dispongono altresì l’unificazione della disciplina IMU e TASI.
In particolare, l’art. 1 commi 772-773 della L. 160/2019 dispone che dal periodo di imposta 2020 “solare” la deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, operi nella misura del:
– 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
– 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).
La previsione di deducibilità integrale è quindi anticipata di un anno (dal 2022) rispetto a quanto precedentemente disposto dal sostituito art. 3 del DL crescita.
Anche nel nuovo contesto normativo, rimane esclusa la deducibilità IRAP dell’IMU e restano fermi i consueti criteri di deducibilità dell’IMU.
Pertanto, stante l’esplicito riferimento normativo agli immobili strumentali, l’IMU relativa agli immobili patrimoniali e merce rimane indeducibile.
Inoltre, in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. 14 maggio 2014 n. 10, risposta 8.2), per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.
Diversamente, per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’art. 54 comma 1 del TUIR che dispone la deducibilità per cassa dei componenti negativi di reddito di lavoro autonomo; pertanto, l’IMU è deducibile nell’anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo.
Da ultimo, va notato che l’assorbimento della disciplina della TASI nell’ambito di quella IMU, sotto il profilo della deducibilità delle imposte, potrebbe produrre un effetto di penalizzazione, in quanto, nella legislazione vigente fino al 2019, la TASI è interamente deducibile ai fini delle imposte dirette e IRAP. L’unificazione delle due discipline potrebbe, in via transitoria, determinare un maggior carico fiscale, in ragione del fatto che l’importo che prima sarebbe stato versato a titolo di TASI e, come tale, sarebbe stato interamente deducibile, lo diverrebbe in misura parziale ai fini IRPEF/IRES; ciò, fino al periodo di imposta 2021 “solare”.