In una lettera al CNDCEC, il Presidente dell’Ordine di Roma chiede un intervento “in risposta” allo spot pubblicitario diffuso dall’Agenzia

Di Redazione EUTEKNE

Lo scontrino elettronico non fa venir meno la gestione della contabilità ed è bene che i commercialisti facciano chiarezza. La richiesta arriva dal Presidente dell’Ordine di Roma Mario Civetta, in una lettera indirizzata al CNDCEC e al Presidente Massimo Miani, a seguito dello spot pubblicitario diffuso dall’Agenzia delle Entrate sull’obbligo di emissione dello “scontrino elettronico”, che con il 2020 è diventato generalizzato.
Secondo Civetta, lo spot, “elogiando lo scontrino elettronico, ha dato l’idea che non sia più necessario il lavoro svolto da quanti di noi si occupano di contabilità”.

Si ricorda che dal 1° gennaio la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni per cui è previsto l’esonero dalla fatturazione, ex art. 22 del DPR 633/72, è tenuta alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, fatte salve le ipotesi di esonero previste dal DM 10 maggio 2019 (modificato dal DM 24 dicembre 2019).
I nuovi adempimenti devono essere assolti con un registratore telematico (o un registratore di cassa appositamente adattato) o utilizzando la procedura web disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi.
Entro il prossimo 30 giugno, i registratori telematici e la procedura web devono essere aggiornati per l’attuazione della “lotteria degli scontrini”.

Come riportato anche nella lettera dell’ODCEC di Roma, lo spot dell’Agenzia recita: “Lo scontrino elettronico ti semplifica il lavoro. Dal 2020 la gestione della contabilità diventa automatica con il registratore di cassa telematico”, per poi ricordare la citata lotteria degli scontrini, rinviata a luglio dal DL 124/2019 convertito e il credito d’imposta per l’acquisto dei nuovi registratori o per l’adattamento degli apparecchi già in uso.

Nella lettera Civetta sottolinea come sia necessario tornare verso l’utenza dello spot “per spiegare che la contabilità continua ad esistere e che per farla bene continua ad essere necessario l’intervento di un bravo commercialista”. Per questo motivo sarebbe “utile interloquire con il mandante dello spot pubblicitario al fine di mettere in chiaro che la Categoria esiste e solo grazie al fatto che fa bene la contabilità le imprese pagano le tasse”.

Tra l’altro, proprio in questa prima fase, in cui il meccanismo dei corrispettivi telematici presenta alcuni aspetti critici che troveranno soluzione solo nelle prossime settimane, assume ancor maggiore rilievo l’apporto del professionista.

Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, a due circostanze in cui è necessario un intervento “manuale” degli operatori o dei commercialisti che li assistono.

Nel caso in cui vengano esercitate più attività separate, il soggetto passivo IVA potrà utilizzare anche un unico registratore telematico per la trasmissione dei dati. In questo caso, però, laddove le attività siano soggette a regimi IVA differenti, sarà necessario adottare soluzioni idonee a distinguere i corrispettivi, in quanto il registratore telematico non consente attualmente di imputare i dati all’una o all’altra attività (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 532/2019).

Un’ulteriore ipotesi riguarda i “corrispettivi non riscossi”. Qualora si sia in presenza di clienti abituali che pagano i compensi per le prestazioni eseguite nei loro confronti con cadenza periodica (ad esempio a fine mese), il fornitore dovrà tracciare ogni singolo servizio emettendo un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso” e, al momento dell’incasso, potrà essere emessa, su richiesta, una e-fattura riepilogativa.

In un caso simile sarà pressoché inevitabile il “disallineamento fra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente” (cfr. risposte interpello nn. 394/2019 e 486/2019).