Il DM 24 dicembre 2019 contiene anche alcune modifiche agli ISA approvati col DM 28 dicembre 2018

Di Redazione EUTEKNE

Con il DM 24 dicembre 2019, pubblicato sul S.O. n. 1 della Gazzetta Ufficiale di ieri, sono stati approvati 89 indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali e le territorialità specifiche. Al decreto sono allegate le note metodologiche, che descrivono il funzionamento di ogni indice. Gli indici approvati si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Il decreto specifica, innanzitutto, che in caso di esercizio di più attività d’impresa, o di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si intende l’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.

L’art. 3 del DM 24 dicembre 2019 individua, inoltre, le categorie di soggetti alle quali non si applicano gli ISA. Tra gli esclusi figurano:
– i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa;
– i contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1 esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, comma 1 del TUIR di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
– i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato ex art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2 del DL 98/2011 e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, ai commi da 5 a 11 dell’art. 2, con i limiti ivi indicati, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
– le società cooperative, consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate, inoltre, le tipologie di contribuenti che, ancorché esclusi dall’applicazione degli ISA, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’art. 9-bis, comma 4 del DL 50/2017.

Per quanto riguarda la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale, sulla base degli ISA approvati è espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale ex art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017.

Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle Entrate di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Tale programma consente al contribuente la possibilità di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.

Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le bozze non definitive della struttura della modulistica degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.

Infine, il DM 24 dicembre 2019 pubblicato ieri apporta alcune modifiche agli ISA approvati col DM 28 dicembre 2018. L’art. 5 comma 5 specifica che il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle Entrate, di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto di tali modifiche.