La nuova detrazione del 90% dovrebbe riguardare sia i soggetti IRPEF che quelli IRES

Di Arianna ZENI

La legge di bilancio per il 2020, oltre a prorogare anche al 2020 gli esistenti bonus immobiliari, ha previsto una nuova ipotesi di detrazione, meglio nota come “bonus facciate”, che risulta essere molto vantaggiosa in quanto riconosce una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta, senza limiti di sorta.

L’agevolazione, introdotta dai commi 219-221 dell’art. 1 della L. 160/2019, riguarda le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche.

Il beneficio fiscale si va ad aggiungere, quindi, a quelli esistenti relativi agli interventi di recupero (art. 16-bis del TUIR) e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (commi 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013).
La norma non fornisce una definizione puntuale di facciata. Nel linguaggio comune con tale termine si intende generalmente il prospetto esterno di un fabbricato, corrispondente a ciascuno dei lati del suo perimetro. La facciata rappresenta, quindi, l’involucro esterno e visibile dell’edificio e ricomprende, a prescindere dalle esposizioni (nord, sud, ovest ed est), sia la parte frontale e principale dell’edificio (quella dove solitamente è posizionato il portone di ingresso), sia gli altri lati dell’immobile.

Nel codice civile, all’art. 1117 c.c., le facciate sono menzionate soltanto con riferimento alle parti comuni dell’edificio che sono necessarie all’uso comune da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio.
Al riguardo, la Cassazione, con la sentenza del 30 gennaio 1998 n. 945, ha precisato che la facciata di un edificio “rientra nella categoria dei muri maestri e, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato, sicché, nell’ipotesi della condominialità del fabbricato, ai sensi dell’art. 1117, n. 1, c.c., ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni”.

Relativamente alla nuova agevolazione fiscale, tuttavia, considerata la formula generica della legge, la detrazione del 90% dovrebbe spettare anche se le facciate non riguardano i condomìni (ad esempio, le ville private e le villette a schiera), a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile.

In relazione all’ubicazione degli immobili agevolati, possono fruire del c.d. “bonus facciate” soltanto gli edifici nelle zone A o B di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 definite come:
– “zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
– zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”.

Dal punto di vista pratico, per sapere se un edificio si trova nelle zone summenzionate appare opportuno informarsi presso gli uffici tecnici dei Comuni.

Con riguardo poi ai soggetti che possono beneficiare della nuova agevolazione, la norma stabilisce genericamente che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda; di conseguenza, la detrazione dovrebbe interessare sia i soggetti IRPEF che quelli IRES.

Con specifico riferimento ai soggetti IRES, occorre osservare che, in base comma 223 dell’art. 1 della L. 160/2019, al bonus facciate si applicano le disposizioni del DM 18 febbraio 1998 n. 41, contenente le disposizioni attuative della detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale.

In attesa di conoscere il pensiero dell’Amministrazione al riguardo, tale rinvio non sembra sufficiente a far ritenere che la nuova disposizione riguardi i soli edifici residenziali, dal momento che la formulazione normativa risulta alquanto ampia.
Ne consegue che, in presenza degli altri requisiti fissati dalla norma, la detrazione dovrebbe interessare anche gli immobili strumentali delle imprese (ad esempio gli opifici).