Prevista la maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo

Di Elisa TOMBARI

Tra gli interventi a sostegno della genitorialità previsti a partire dal 1° gennaio 2020 (per i quali si rinvia a “«Bonus bebè» anche per i nuclei con ISEE superiore a 25.000 euro” del 4 novembre 2019), la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha disposto, come accade da alcuni anni a questa parte, la proroga annuale dell’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”). La misura, inizialmente introdotta per il triennio 2015-2017 (L. 190/2014) e in seguito prorogata anche per le nascite e adozioni avvenute nel 2018 e nel 2019 (L. 205/2017 e DL 119/2018), è stata riconosciuta anche per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Rispetto agli anni passati, in cui l’accesso alla misura era limitato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro annui, la legge di bilancio 2020 ha esteso a tutti la possibilità di richiedere l’assegno in esame, variandone l’importo secondo i seguenti scaglioni:
– 1.920 euro annui (160 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
– 1.440 euro annui (120 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei in possesso di un ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 annui;
– 960 euro (80 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei familiari in possesso di un ISEE superiore a 40.000 euro.
Come lo scorso anno, l’assegno aumenterà del 20% in presenza di un figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

Giova ricordare che la domanda può essere presentata dal genitore che: abbia cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del beneficio, i cittadini stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria); risieda in Italia; conviva con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune).

Stando alla nuova formulazione della norma, dovrebbe implicitamente venir meno, tra i requisiti da possedere ai fini dell’accesso al beneficio in questione, il possesso di un ISEE non superiore ai 25.000 euro l’anno, previsto dall’art. 1 comma 125 della L. 190/2014.

Tali requisiti devono essere autocertificati dal genitore richiedente al momento di presentazione della domanda, che deve essere avanzata telematicamente (via web, tramite il sito istituzionale INPS, Contact center integrato o recandosi presso i Patronati) a partire dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio, non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento.

In caso di esito positivo, l’assegno viene corrisposto dall’INPS nella misura e con la cadenza sopraesposte, secondo le modalità decise dal richiedente nella domanda, ossia bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN.

Tra le cause che determinano la fine dell’erogazione del bonus bebè si ricordano il raggiungimento dell’età massima prevista per il minore, il raggiungimento della maggiore età (nei casi di adozione), la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge (ad es. in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ecc.) o, infine, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza (art. 5, comma 1 del DPCM 27 febbraio 2015):
– il decesso del figlio;
– la revoca dell’adozione;
– la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
– l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
– l’affidamento del minore a terzi.