La legge di bilancio 2020 rende più conveniente l’utilizzo del formato elettronico rispetto al cartaceo

Di Pamela ALBERTI e Massimo NEGRO

L’art. 1 comma 677 della legge di bilancio 2020 modifica i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto, rendendo in sostanza più conveniente l’utilizzo di quelli in formato elettronico.
In particolare, viene completamente sostituita la lettera c) dell’art. 51 comma 2 del TUIR, che, nella sua nuova formulazione, dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.

Con particolare riferimento al secondo periodo, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (vale a dire i buoni pasto) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di:
– 4 euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di 5,29 euro);
– aumentato a 8 euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di 7 euro).

I limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati. Infatti, come affermato dal principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 6/2019, il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dall’art. 4 comma 1 lettera d) del DM 7 giugno 2017 n. 122 non incide, ai fini fiscali, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente previsti dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR (si veda “Buoni pasto, per l’esenzione fiscale non rileva il limite di otto” del 13 febbraio 2019).

La verifica del rispetto del limite rileva in quanto l’importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR (258,23 euro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

Quanto alla decorrenza delle suddette modifiche, in assenza di una specifica disposizione, le nuove soglie di esenzione troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Pertanto, fermo restando che sul punto si auspicano chiarimenti ufficiali, al fine di individuare il limite di esenzione applicabile (“vecchio” o “nuovo”) dovrebbe rilevare la data di consegna del buono pasto cartaceo o la data di assegnazione di quello elettronico, sulla base del principio per cui “il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” (C.M. 23 dicembre 97 n. 326, § 2.1).

Resterebbe tuttavia fermo il principio di cassa allargato previsto dall’art. 51 comma 1 del TUIR, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Tale disposizione sancisce un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati a inizio anno (C.M. n. 326/97).
Pertanto, nel caso in cui il dipendente riceva i buoni pasto maturati nel 2019 entro il 12 gennaio 2020, questi si considerano percepiti nel 2019, dovendo fare riferimento quindi ai “vecchi” limiti di esenzione (pari a 5,29 euro per i buoni pasto cartacei e a 7 euro per quelli elettronici).

Nell’ambito della nuova lettera c) dell’art. 51 comma 2 del TUIR viene poi confermata la misura di esenzione di 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione
Al di fuori delle suddette ipotesi, le indennità sostitutive di mensa concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Da ultimo, si evidenzia che la legge di bilancio 2020 non ha apportato alcuna modifica con riferimento alla disciplina relativa alla somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro, nonché in mense organizzate dallo stesso datore o gestite da terzi, che, quindi, rimangono totalmente escluse dal reddito di lavoro dipendente.