La retro-imputazione dell’imposta non è ammissibile per le fatture «a cavallo d’anno»

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i riflessi che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.

È da rammentare innanzitutto che l’art. 1 del DPR 100/98, risultante dalle modifiche ex art. 14 del DL 119/2018, stabilisce che, per le fatture “a cavallo d’anno”, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La norma, difatti, espressamente esclude “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. In termini fattuali, ciò sta a significare che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2019 (per i mensili, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2020), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2019, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio.

Le conseguenze di tale disposizione potrebbero avere effetti anche sull’acconto IVA in scadenza.
I soggetti passivi che avessero deciso di utilizzare il c.d. “metodo previsionale”, confidando in una riduzione dell’importo rispetto a quello calcolato con il metodo “storico”, in virtù degli acquisti operati negli ultimi giorni dell’anno, dovrebbero avere cura di sollecitare i propri fornitori a trasmettere “senza indugio” le relative fatture al Sistema di Interscambio, in modo da consentirne la ricezione entro il 31 dicembre.

Dal canto suo, il cedente/prestatore, già a decorrere dal 1° luglio 2019, per effetto dell’art. 11 del DL 119/2018, può applicare la disposizione contenuta nell’art. 21 comma 4 del DPR 633/72, tale per cui la fattura può essere emessa “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”. A tal proposito è utile rammentare che, in ragione dell’art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72, la data di effettuazione dell’operazione deve sempre essere indicata sulla fattura, se diversa dalla data di emissione del documento.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/2019, ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, venga riportata la data di effettuazione dell’operazione, che non necessariamente coinciderà con quella di emissione/trasmissione del documento.

Al fine dell’applicazione della norma appena descritta, è quindi essenziale rammentare che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72:
– le cessioni di beni immobili si considerano effettuate al momento di stipulazione del rogito notarile;
– le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento di consegna o spedizione dei beni;
– le cessioni di beni (immobili e mobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
– le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, a prescindere dall’avvenuta esecuzione della prestazione.

Occorre poi considerare che tutte le operazioni si considerano comunque effettuate se, antecedentemente rispetto al “naturale” momento di effettuazione dell’operazione, venga emessa fattura o pagato, anche parzialmente, il corrispettivo.
Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2019, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’11 gennaio 2020). Nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2019), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il Sistema di Interscambio.

In una situazione simile a quella poc’anzi rappresentata, mentre il cedente/prestatore sarà tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo dell’anno (l’operazione è infatti effettuata il 30 dicembre), il cessionario/committente, che avrà certamente ricevuto la fattura successivamente all’11 gennaio 2020, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo dell’anno, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese, atteso che l’art. 1 del DPR 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell’imposta.

Può essere utile, infine, sottolineare come, nel caso in cui il fornitore anticipasse l’emissione della e-fattura rispetto all’effettiva data di consegna del bene, nel campo “Data”, all’interno del file, dovrebbe essere riportato il giorno in cui il soggetto passivo predispone – avendo deciso di emetterla – la fattura elettronica. La trasmissione al SdI potrà comunque avvenire entro dodici giorni da tale data (cfr., al proposito, le risposte a interpello nn. 389/2019 e 528/2019).