Occorre considerare l’imposta divenuta esigibile relativa a tali operazioni

Di Mirco GAZZERA

Il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA addebitata in fattura dal cedente o prestatore sia versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente (art. 1 comma 2 del DM 23 gennaio 2015). L’imposta concorre, dunque, alla determinazione dell’acconto IVA di quest’ultimo soggetto e non a quello dovuto dal fornitore che sarebbe “di fatto” esonerato da tale versamento se effettuasse solo cessioni di beni o prestazioni di servizi con applicazione della scissione dei pagamenti.

Le pubbliche amministrazioni, le fondazioni e gli enti soggetti passivi IVA nonché le società, che acquistano beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, assolvono la relativa imposta con il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) attraverso una delle seguenti modalità:
– versamento a mezzo modello F24, senza possibilità di compensazione, indicando i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 139/2017, ossia “6041” o “621E” a seconda che sia utilizzato il modello F24 o il modello “F24 Enti pubblici” (art. 5 comma 01 del DM 23 gennaio 2015);
– annotazione della fattura d’acquisto nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, nonché in quello degli acquisti ai fini della detrazione, e computo dell’IVA dovuta nella liquidazione periodica del mese o trimestre di esigibilità (art. 5 commi 1 e 2 del DM 23 gennaio 2015).

I predetti soggetti effettuano il versamento dell’acconto IVA considerando anche l’imposta dovuta sulle citate operazioni divenuta esigibile (art. 5 comma 2-bis del DM 23 gennaio 2015). L’esigibilità si verifica al momento del pagamento del corrispettivo, salvo la facoltà del cessionario o committente di anticiparla al momento della ricezione della fattura o a quello della registrazione della stessa (art. 3 del DM 23 gennaio 2015).

Come chiarito dalla prassi amministrativa, dunque, l’acconto IVA è determinato con uno dei metodi previsti (“storico”, “previsionale” o “effettivo”) e si computa anche l’imposta versata direttamente o a seguito della liquidazione periodica per le operazioni assoggettate a IVA con il meccanismo dello split payment (circ. Agenzia delle Entrate nn. 27 e 28 del 2017).
In particolare:
– i soggetti che versano l’imposta separatamente a mezzo modello F24 effettuano un ulteriore versamento per considerare anche l’IVA relativa alle operazioni in split payment;
– i soggetti che assolvono l’imposta mediante l’annotazione della fattura nel registro IVA delle vendite o dei corrispettivi calcolano l’acconto su un dato complessivo che comprende l’imposta assoggettata alla scissione dei pagamenti.

L’acconto IVA deve essere determinato unitariamente e i soggetti passivi interessati sono tenuti a versare un unico acconto che prenda in considerazione anche l’IVA dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.

A titolo esemplificativo, si pensi a un soggetto passivo “mensile” che ha effettuato o avrebbe dovuto effettuare un versamento IVA per il mese di dicembre 2018 pari a 20.000 euro, computando nella liquidazione anche l’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati allo split payment.
L’ammontare dell’acconto IVA 2019 determinato con il metodo “storico” (art. 6 comma 2 della L. 405/90) è pari a 17.600 euro, ossia all’88% dell’ammontare sopra riportato (20.000 euro). Tale importo dovrà essere versato entro il 27 dicembre 2019 (si veda “Versamento dell’acconto IVA 2019 entro il 27 dicembre” del 16 dicembre 2019).