La mancanza della relazione dovrebbe rendere invalido il bilancio d’esercizio

Di Maurizio MEOLI

Ormai decorsi i termini normativamente previsti per provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl obbligate in base alla nuova disciplina, appare opportuno soffermarsi sulle conseguenze della mancata nomina, anche alla luce delle indicazioni di Unioncamere e del Conservatore del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Padova.

Unioncamere, innanzitutto, ha affermato che non si procederà immediatamente con le segnalazioni al Tribunale, ma, preventivamente, sarà inviata alle società obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale una comunicazione per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina.

Il Conservatore del Registro delle imprese di Padova, peraltro, ha precisato che saranno sanzionati gli amministratori delle srl in questione che non hanno convocato l’assemblea, entro il 16 dicembre 2019, al fine di deliberare sul tema (in particolare, incorreranno nella sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro di cui all’art. 2631 c.c.).

Si è, inoltre, sottolineato che, ove, per qualsiasi motivo, l’assemblea, regolarmente convocata nei termini, non abbia deliberato la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, sarà necessario convocare una nuova assemblea. Gli amministratori interessati sono stati, altresì, sollecitati a dare notizia dell’avvenuta convocazione nei termini nel successivo verbale di nomina e nella Nota integrativa al bilancio 2019, in modo da rappresentare all’Ufficio le ragioni che non dovessero avere consentito la nomina nel rispetto dei termini, al fine di potersi, eventualmente, escludere profili di responsabilità in capo agli amministratori.

Se ne desume, da un lato, che l’assenza di un organo di controllo o di un revisore potrebbe protrarsi per un periodo non breve per cause (anche) non imputabili agli amministratori (con una segnalazione al Tribunale che potrebbe intervenire anche dopo il deposito del bilancio 2019 al Registro delle imprese), e, dall’altro, che il bilancio 2019 potrebbe essere approvato e depositato senza la relazione del revisore e, tanto meno, dell’organo di controllo.

Rispetto a una situazione di questo tipo, appare possibile osservare come l’incapacità della srl di nominare un organo di controllo o un revisore – sia essa imputabile a una effettiva volontà dei soci in tal senso o anche a un loro mero disinteresse rispetto alla vita “sociale” – essendo ancora circoscritta a un numero contenuto di riunioni e collocandosi in un ambito temporale limitato, non sembri configurare una causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea; d’altra parte, è lo stesso legislatore a escludere tale evenienza prevedendo un intervento sostitutivo del Tribunale azionato dal Conservatore del Registro delle imprese.

Un profilo che, invece, a oggi, non sembra debitamente approfondito è quello relativo alle conseguenze sul bilancio 2019 dell’assenza della relazione (o delle relazioni) che dovrebbe accompagnarlo.
Al riguardo, già nel 2011, il Comitato Triveneto dei Notai, nella massima I.D.10, ebbe ad affermare che una srl priva dell’organo di controllo obbligatorio successivamente al termine concesso per procedere alla sua istituzione si sarebbe trovata nella impossibilità di adottare “con piena efficacia” quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (ovvero, in particolare, l’approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci); ciò indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina. I notai del Triveneto, quindi, pur ravvisando l’invalidità della decisione, non si erano soffermati sulla qualificazione della stessa.

In merito si ricorda che, secondo una ricostruzione minoritaria (cfr. App. Milano 26 maggio 1998 e Trib. Milano n. 11595/2015), dall’omesso deposito della relazione del Collegio sindacale scaturirebbe la nullità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio per il mancato esercizio del controllo sul relativo progetto presentato dagli amministratori.

Da questo punto di vista, rileva non tanto il fatto che la nullità della delibera di approvazione del bilancio, a differenza della sua mera annullabilità, sia invocabile da qualsiasi soggetto interessato entro termini ampi (tre anni), ma che essa sarebbe, nonostante il mancato richiamo dell’art. 2379 comma 2 c.c. nella disciplina della srl, rilevabile d’ufficio.
Di conseguenza, il Tribunale adito dal Conservatore del Registro delle imprese per la nomina in via sostitutiva, ove condividesse questa impostazione, potrebbe non solo nominare l’organo di controllo o il revisore della srl, ma anche dichiarare la nullità del bilancio approvato senza la necessaria relazione di revisione.

Tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano n. 1474/2017, Trib. Latina 23 marzo 2011 e Trib. Napoli 14 dicembre 2007), implicitamente avallata dalla Cassazione n. 11554/2008, la mancanza della relazione del Collegio sindacale, quale atto confluente nel procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio legato al bilancio medesimo da un nesso di consequenzialità necessaria, determinerebbe la mera annullabilità della delibera assembleare di approvazione. In tal caso, i rischi sembrerebbero limitati, sia in ragione dei soggetti legittimati a impugnare (amministratori e soci) che per i termini entro i quali è possibile agire (90 giorni).