L’abrogazione contenuta nella legge di bilancio riguarda gli interventi antisismici dal 1° gennaio 2020

Di Arianna ZENI

Abrogando i commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 10 del DL 30 aprile 2019 n. 34, il comma 176 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 in corso di approvazione elimina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la possibilità di optare per lo sconto in fattura, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL n. 63/2013 (comma 2 del citato art. 10) ed elimina la possibilità di cedere la detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione degli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR.

Contrariamente agli scenari che sono stati ipotizzati nel corso dell’iter parlamentare della manovra (si veda “Abrogato lo sconto in fattura dal 2020” del 12 dicembre 2019), non è stato abrogato il comma 1 dell’art. 10 in commento.
Anche dal prossimo anno, quindi, per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL n. 63/2013, il contribuente potrà optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni nella propria dichiarazione dei redditi.
Gli operatori del settore, che nei giorni scorsi hanno manifestato la loro contrarietà all’abrogazione in toto delle disposizioni introdotte dall’art. 10 del DL n. 34/2019, possono ritenersi soddisfatti.

Si ricorda che l’esercizio dell’opzione deve essere effettuata d’intesa con il fornitore e che lo sconto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, deve essere di importo pari all’ammontare della detrazione spettante, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
L’importo va calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dello sconto non corrisposto al fornitore e consiste nella detrazione che viene ceduta e che deve essere considerata al fine della determinazione del limite massimo della detrazione.

Al fornitore l’ammontare sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta:
– da utilizzare esclusivamente in compensazione;
– a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è effettuata la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate;
– in cinque rate annuali di pari importo;
– mediante il modello F24 presentato esclusivamente in via telematica (non si applicano i limiti di compensazione previsti dall’art. 34 della L. n. 388/2000 e dall’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007), utilizzando il codice tributo “6908” (ris. Agenzia Entrate 20 novembre 2019 n. 96).

Parallelamente, il comma 70 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, aggiungendo il comma 3.1 all’art. 14 del DL n. 63/2013, introduce una nuova fattispecie di interventi che consente di beneficiare dello sconto in fattura.

Dal 1° gennaio 2020, infatti, il beneficiario delle detrazioni può optare per lo sconto sul corrispettivo dovuto per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al DM 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Anche in questa ipotesi, il fornitore sarà rimborsato con un credito d’imposta, che deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24, in cinque rate annuali di pari importo.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi potrà, a sua volta, cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi. Non sono possibili ulteriori cessioni e anche in questo caso il credito non può essere ceduto a istituti di credito e a intermediari finanziari.