La scadenza è unica per tutti i soggetti passivi e il versamento non può essere rateizzato

Di Mirco GAZZERA

I soggetti passivi sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA sono tenuti a corrispondere l’acconto 2019 entro il prossimo 27 dicembre (art. 6 comma 2 della L. 405/90). Tale scadenza prescinde dalla periodicità (mensile o trimestrale) con la quale si liquida l’imposta. Il versamento dell’acconto non può essere rateizzato (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97).

L’acconto IVA non deve essere versato se di ammontare inferiore a 103,29 euro. A titolo esemplificativo, inoltre, sono esonerati dal versamento i soggetti passivi che:
– hanno cessato l’attività nel corso del 2019 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2019 (contribuenti “mensili”) oppure all’ultimo trimestre 2019 (contribuenti “trimestrali”);
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 commi 1-2 del DL 98/2011) o il regime forfetario per gli autonomi (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014).

A fronte della possibilità di applicare il metodo di determinazione dell’acconto IVA più favorevole, sono esonerati “di fatto” da tale versamento, fra l’altro, i soggetti passivi che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 come pure coloro che hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 (contribuenti “mensili”) o all’ultimo trimestre 2018 (contribuenti trimestrali “per natura”) oppure nella dichiarazione annuale IVA per il 2018 (contribuenti trimestrali “per opzione”), al lordo dell’acconto.

I soggetti passivi tenuti a versare l’acconto IVA 2019 possono quantificare il relativo ammontare adottando una delle seguenti modalità:
– il metodo storico (art. 6 comma 2 della L. 405/90), in base al quale l’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare: per il mese di dicembre 2018 (contribuenti “mensili”) maggiorato dell’eventuale conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale IVA per tale anno (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017); per il quarto trimestre 2018 (contribuenti trimestrali “per natura”) o in base alla dichiarazione annuale IVA per l’anno 2018 (contribuenti trimestrali “per opzione”);
– il metodo previsionale (art. 6 comma 2 della L. 405/90), secondo cui l’acconto è pari all’88% dell’imposta che il soggetto passivo presume di dover versare: per il mese di dicembre 2019 (contribuenti “mensili”), per il quarto trimestre 2019 (contribuenti trimestrali “per natura”) o in sede di dichiarazione annuale IVA per il 2019 (contribuenti trimestrali “per opzione”);
– il metodo effettivo (art. 6 comma 3-bis della L. 405/90) che quantifica l’acconto IVA tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2019 (contribuenti “mensili”) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2019 (contribuenti “trimestrali”) annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri delle fatture o dei corrispettivi, al netto dell’imposta detraibile per gli acquisti e le importazioni annotati nel relativo registro dal 1° al 20 dicembre 2019 (contribuenti “mensili”) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2019 (contribuenti “trimestrali”).

Nel caso di adozione del metodo storico, la base di calcolo deve fare riferimento all’IVA dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato lo scorso anno.
L’art. 1 comma 471 della L. 311/2004 prevede modalità particolari di determinazione dell’acconto IVA per i gestori dei servizi di telecomunicazione (DM 24 ottobre 2000 n. 366) e le aziende che gestiscono determinati servizi pubblici (DM 24 ottobre 2000 n. 370).

Con riguardo all’adozione del metodo “storico”, la C.M. n. 52/91 ha precisato i criteri stabiliti dall’art. 6 comma 3 della L. 405/90 per calcolare l’acconto IVA quando la periodicità di liquidazione dell’imposta è variata rispetto all’anno precedente (si veda “Per l’acconto IVA regole particolari se è cambiata la periodicità di liquidazione” del 13 dicembre 2018).

In caso di passaggio da un regime di liquidazione mensile nel 2018 a un regime trimestrale nel 2019, la base di calcolo dell’acconto IVA 2019 è pari all’ammontare dell’imposta versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 compreso l’acconto, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione per il mese di dicembre 2018. Qualora si verifichi il passaggio da un regime di liquidazione trimestrale nel 2018 a un regime mensile nel 2019, viceversa, la base di calcolo dell’acconto IVA 2019 è pari a un terzo dell’imposta versata:
– per l’ultimo trimestre 2018 compreso l’acconto (contribuenti trimestrali “per natura”);
– in sede di dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 includendo anche l’acconto (contribuenti trimestrali “per opzione”).