La nuova agevolazione, introdotta da un emendamento al Ddl. di bilancio, sarebbe prevista per il 2020

Di Pamela ALBERTI

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi al posto di super e iper-ammortamenti. Un emendamento all’art. 22 del Ddl. di bilancio 2020 prevedrebbe che la maggiorazione del costo ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing venga sostituita con il diverso meccanismo del credito d’imposta, ridefinendo quindi la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal piano “Industria 4.0”.

In particolare, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sarebbe riconosciuto un credito d’imposta definito in misura diversa a seconda della tipologia di beni agevolabili.

Sarebbero oggetto dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.
Sarebbe invece esclusi: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR; i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti (quest’ultima esclusione rappresenta una novità rispetto all’attuale disciplina).

In merito alla determinazione dell’agevolazione, come anticipato, sarebbe riconosciuto un credito d’imposta in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0”, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto non solo alle imprese, ma anche agli esercenti arti e professioni, nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Tale misura sostituirebbe quindi gli attuali super-ammortamenti, che, nella versione in vigore, prevedono una maggiorazione del 30%, con tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto di iper-ammortamenti), il credito d’imposta sarebbe invece riconosciuto, solo alle imprese, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro. Tale misura sostituirebbe quindi gli iper-ammortamenti, che, nella versione in vigore, prevedono il riconoscimento di una maggiorazione con diversi scaglioni (170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro), ma con un tetto massimo agli investimenti pari a 20 milioni di euro.
In tal caso resterebbe ferma la necessità di una perizia, ma per beni di valore superiore a 300.000 euro (rispetto agli attuali 500.000 euro).

Per gli investimenti relativi a beni compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Tale misura sostituirebbe la maggiorazione del 40% per i beni immateriali – attualmente riconosciuta soltanto ai soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento – che, nella versione in vigore, non prevede alcun tetto massimo agli investimenti.

Il nuovo credito d’imposta, sia per i beni “ordinari” che per quelli “4.0”, sarebbe utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali agevolabili), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni 4.0.
Le imprese dovrebbero, inoltre, effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico “al solo fine di consentire al Ministero (…) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”; non dovrebbe quindi trattarsi di un’istanza per fruire dell’agevolazione.

In ogni caso, il nuovo credito d’imposta non si applicherebbe agli investimenti effettuati nel 2020 per i quali viene versato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, che potranno invece beneficiare degli attuali super e iper-ammortamenti nel termine “lungo” (effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno 2020 per i super, entro il 31 dicembre 2020 per gli iper; si veda “Per super e iper-ammortamenti 2019 termine del 31 dicembre” del 14 ottobre).