Dal 1° gennaio agevolazioni per oneri ex art. 15 del TUIR rimodulate in base al reddito complessivo e pagamento non in contanti per beneficiare del 19%

Di Arianna ZENI

Il disegno di legge di bilancio 2020, che, al termine dell’esame in Commissione Bilancio del Senato dovrebbe approdare in Aula per la discussione giovedì 12 dicembre, prevede, salvo alcune eccezioni, che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettino:
– per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.

A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 comma 3-bis del TUIR.

Si ipotizzi che una persona fisica, con reddito complessivo di 180.000 euro, abbia eseguito erogazioni liberali in favore di istituti scolastici detraibili ex art. 15 del TUIR per 60.000 euro.
La detrazione IRPEF del 19% spetta su 30.000 euro determinati secondo la formula: 60.000 euro x [(240.000 – 180.000)/120.000 euro].
Con un reddito di 220.000 euro, invece, la stessa detrazione spetta su 10.000 euro determinati come 60.000 euro x [(240.000 – 220.000)/120.000 euro].

Ai sensi del comma 75 dell’art. 1 della L. 190/2014 (modificato dal Ddl. di bilancio 2020) nella determinazione del reddito complessivo si deve tenere conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi (art. 1 comma 54 della L. 190/2014).

Sono esclusi dalla parametrazione:
– gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
– le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, inoltre, lo stesso Ddl. stabilisce che, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale, ovvero mediante ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (si veda “Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito” del 1° novembre 2019).

A titolo esemplificativo, salvo ulteriori modifiche della disposizione, dal 2020 dovranno essere pagate con modalità tracciabili:
– le spese veterinarie (art. 15 comma 1 lett. c-bis) del TUIR);
– le spese funebri (art. 15 comma 1 lett. d) del TUIR);
– le spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica (art. 15 comma 1 lett. e), e-bis) del TUIR);
– i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 comma 1 lett. f) del TUIR) e per il rischio di non autosufficienza (art. 15 comma 1 lett. f) del TUIR);
– le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico (art. 15 comma 1 lett. h) del TUIR), di enti che operano nel settore dello spettacolo (art. 15 comma 1 lett. i) del TUIR), di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 15 comma 1 lett. i-ter) del TUIR) e di associazioni di promozione sociale (art. 15 comma 1 lett. i-quater) del TUIR);
– le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (art. 15 comma 1 lett. i-quinquies) del TUIR);
– le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” (art. 15 comma 1 lett. i-sexies) del TUIR);
– le spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti (art. 15 comma 1 lett. i-septies) del TUIR);
– le spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (art. 15 comma 1 lett. i-decies) del TUIR);
– le spese per asili nido (art. 1 comma 335 della L. n. 266/2005).