Le srl saranno invitate ad adeguarsi alla nuova disciplina prima della comunicazione al Tribunale

Di Maurizio MEOLI

Mentre prosegue il dibattito sul documento diffuso dal CNDCEC in materia di obbligo di nomina dell’organo di controllo (si veda “Siamo sicuramente «utili al Paese», spesso però non siamo utili a noi stessi” di oggi), Unioncamere, in una Nota inviata alle Camere di Commercio, afferma che non si procederà immediatamente con le segnalazioni da parte del Conservatore del Registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma, preventivamente, sarà inviata alle società obbligate alla nomina di un organo di controllo o del revisore legale una comunicazione per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina.

Nei prossimi giorni, inoltre, la società “InfoCamere” procederà ad inviare a ciascuna Camera di commercio l’elenco delle società aventi sede nel proprio territorio che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c.

Sembra, quindi, delinearsi un approccio conciliante, quanto meno con riferimento alla prima applicazione dell’obbligo di segnalazione da parte del Conservatore.

La nota di Unioncamere non si sofferma sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore da effettuarsi entro il 16 dicembre, né sulle sanzioni che comunque ricadrebbero in capo agli amministratori per la mancata convocazione dell’assemblea (si veda “Per la nomina del revisore di srl obbligo di assemblea entro il 16 dicembre” del 21 novembre).
Allo stesso modo, nulla viene detto con riferimento all’obbligo di revisionare il bilancio relativo al 2019 che dovrebbe consentire ai nuovi controllori una costruttiva interrelazione con gli altri organi sociali al fine di impostare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in vista dell’entrata in vigore, il 15 agosto 2020, del Codice della crisi.

L’unica precisazione, come già evidenziato, è rappresentata dal fatto si è convenuto di non procedere immediatamente con le segnalazioni da parte del Conservatore del Registro delle imprese al Tribunale, ma di inviare preventivamente alle società, obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, una comunicazione diretta a sollecitare un adempimento spontaneo. Peraltro, nella Nota, non vengono chiariti i tempi entro i quali detto procedimento dovrebbe concludersi.

In particolare, ai fini in questione si è fatto affidamento sui dati di bilancio per ottenere le informazioni relative all’attivo dello Stato patrimoniale ed ai ricavi delle vendite, mentre, con riferimento al numero dei dipendenti, si è fatto riferimento alle informazioni contenute nella Nota integrativa e, in loro assenza, si è fatto ricorso ai dati di fonte INPS.

Da tale esame sono state, comunque, escluse le società sottoposte alle procedure concorsuali, con l’eccezione delle società in concordato preventivo e di quelle per le quali sono in corso gli accordi di ristrutturazione del debito. Gli esiti di tale analisi saranno inviati nei prossimi giorni a ciascuna Camera di Commercio dalla società Infocamere.