Il Codice della crisi introduce rilevanti modifiche al diritto societario e novità specifiche che incidono sull’operatività dei sindaci

Di Raffaele MARCELLO e Luciano DE ANGELIS

Il decreto legislativo n. 14/2019, in tema di crisi d’impresa e insolvenza, incide profondamente anche sui doveri, sui poteri e sulle responsabilità del collegio sindacale o del sindaco unico, e quindi sul concreto funzionamento dell’organo di controllo.
Ciò in virtù, da un lato, delle rilevanti modifiche introdotte al diritto societario (sono ben 17 gli articoli del codice civile più o meno incisivamente modificati) e, dall’altro, in relazione ad alcune novità specifiche del Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa, modifiche anche in questo caso di estremo rilievo per l’operatività dei sindaci.

A livello di codice civile si segnalano, in particolare, le seguenti novità, peraltro già in vigore dal 16 marzo 2019:
– con le modifiche dell’art. 2477 comma 2 c.c. si rende ora obbligatorio nominare il sindaco unico (o il collegio sindacale), in alternativa al revisore, in srl di minori dimensioni rispetto al passato, rendendone altresì meno frequenti le ipotesi di cessazione;

– attraverso l’introduzione ex novo del comma 6 dell’art. 2477 c.c., che richiama l’applicabilità dell’art. 2409 c.c., si consente ora a tutti i sindaci delle srl, nel caso di gravi irregolarità degli amministratori, di ricorrere al controllo giudiziario;

– a mezzo dei modificati comma 1 degli artt. 2475 c.c., nelle srl, e 2380-bis c.c., nelle spa, si obbliga l’organo di controllo a verificare non solo l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società (da tempo previsto dall’art. 2403 c.c.), ma altresì a monitorare che tale sistema sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;

– infine, prevedendo attraverso il nuovo art. 2475 comma 6 c.c. il richiamo all’art. 2381 c.c., i sindaci delle srl dovranno accertare, nelle partecipazioni ai CdA, che le riunioni dell’organo amministrativo avvengano sulla base informativa, organizzativa e con la formalizzazione propria delle spa. In questi casi, nei CdA che hanno conferito deleghe si dovrà verificare il flusso informativo dai delegati ai deleganti richiesto almeno semestralmente dall’art. 2381 comma 5 c.c.

Il Codice della crisi (in vigore dal prossimo 15 agosto 2020), d’altro canto, consentirà (e in alcune circostanze obbligherà) al collegio sindacale (o al sindaco unico) di:
– ricevere dalle banche e altri intermediari finanziari le comunicazioni effettuate dalle stesse ai clienti in tema di variazioni o revoche degli affidamenti (art. 14 comma 4 del DLgs. 14/2019);
– attivarsi nei casi di fondati indizi di crisi, individuabili sulla base di indici trimestrali proposti dal CNDCEC per segnalare detti indizi all’organo amministrativo al fine di stimolare gli amministratori a riferire all’organo di controllo in merito alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese (art. 14 comma 2 del DLgs. 14/2019);
– valutare le misure necessarie al superamento della crisi individuate da parte dell’organo amministrativo e, in caso di risposta ritenuta inadeguata (o omessa) dell’organo gestorio, darne pronta segnalazione all’OCRI (ancora art. 14 comma 2 del DLgs. 14/2019);
– proporre autonomamente (e anche questa è una novità assoluta rispetto alla attuale legge fallimentare) al competente Tribunale domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società (art. 37 del DLgs. 14/2019).

Le rilevantissime novità dianzi evidenziate pongono all’ordine del giorno anche una serie di interrogativi a livello operativo.
Ad esempio, nel caso di perdita del patrimonio netto da parte della società il collegio sindacale potrà reagire con la segnalazione all’OCRI, ma la stessa fattispecie potrebbe costituire anche una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. A questo punto, il collegio dovrà procedere ai sensi del Codice della crisi, del codice civile o utilizzare entrambi i poteri di reazione?

Ancora, nel caso di presenza del revisore esterno e di segnalazione all’OCRI, come dovranno coordinarsi l’organo endosocietario e il revisore? La segnalazione andrà effettuata da entrambi?

Qualora nella società sia nominato un amministratore unico, gli indicatori trimestrali dovranno essere suffragati da specifica determina dello stesso? Sarà potere del collegio sindacale pretenderla?

A queste e ad altre domande sarà necessario trovare una risposta nei prossimi mesi, anche attraverso una rivisitazione delle norme di comportamento del collegio sindacale.