La DRE Emilia Romagna ammette la compensazione tra crediti e debiti fiscali sorti dopo la pubblicazione della domanda di concordato

Di Alessandro SAVOIA

Un ulteriore elemento di chiarezza per le imprese in concordato preventivo arriva da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito della risposta della Direzione regionale dell’Emilia Romagna a un’inedita consulenza giuridica (n. 909-9/2019) avanzata dall’ODCEC di Modena.
Il tema trattato riguarda nello specifico la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti erariali (nella fattispecie un credito IVA), maturati da una società sottoposta a concordato preventivo in continuità in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato, con i debiti sorti dopo la stessa data anche in presenza di carichi erariali iscritti a ruolo, scaduti, d’ammontare superiore a 1.500 euro e sorti anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato.

Il tema non è infrequente nel mondo delle procedure concorsuali e la soluzione non era immediata, tenuto conto della mancanza di posizioni ufficiali sul tema da parte dell’Agenzia delle Entrate e posto che occorre contemperare le finalità previste da norme di legge afferenti ad ambiti giuridici differenti.

Da un lato, infatti, ci sono le norme previste dall’art. 56 del RD 267/42 in materia di compensazione, espressamente richiamate dall’art. 169 del RD 267/42 per quanto concerne la procedura di concordato preventivo.
Dall’altro c’è il disposto dell’art. 31 del DL n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010, il quale, nella sostanza, vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali nell’ipotesi in cui sussistano importi iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza del relativo importo.
Tale norma, peraltro, prevede, in caso di inosservanza del divieto di compensazione, l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

L’Agenzia delle Entrate aveva già affrontato il tema in questione, con particolare riferimento ai contesti di fallimento, con la circolare n. 13/2011, attraverso la quale era stato precisato come “… la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa. Con la risoluzione n. 279 del 2002 si è infatti già avuto modo di precisare come non possa operare la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. Le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione, fatta eccezione per l’ipotesi in cui gli importi in questione derivino per effetto del trascinamento, nella procedura concorsuale, dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura stessa”.

Il principio per il quale, in caso di fallimento, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non costituisce causa ostativa alla compensazione tra attività e passività erariali formatisi, invece, nel corso della procedura, aveva quindi trovato riconoscimento nel corso del 2017 anche con riferimento alle procedure di concordato preventivo liquidatorio.
A tale conclusione era infatti pervenuta la DRE dell’Emilia Romagna in risposta alla consulenza giuridica n. 909-5/2017 presentata dall’ODCEC di Ferrara.

Da ultimo, con la consulenza giuridica in commento, si è aggiunto un ulteriore tassello, che a questo punto completa l’ambito di applicazione del suindicato principio, arrivando ora a comprendere anche il caso di concordato preventivo in continuità.

Anche con riferimento a quest’ultima tipologia di procedura concorsuale viene infatti ora chiarito, a parere della DRE dell’Emilia Romagna, che “i crediti erariali (nella fattispecie un credito IVA) maturati da una società sottoposta a concordato preventivo (in continuità o con cessione dei beni) in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato, possono essere utilizzati in compensazione (nella fattispecie in dichiarazione) di debiti sorti successivamente alla stessa data anche in presenza di carichi erariali iscritti a ruolo, scaduti, d’ammontare superiore a Euro 1.500,00 e sorti anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato”.