L’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri per i contribuenti “inattivi”

Di Emanuele GRECO

L’Agenzia delle Entrate procederà alla chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Agenzia stessa, risultano non aver esercitato attività d’impresa ovvero attività artistica o professionale nelle tre annualità precedenti.

Lo stabilisce il provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2019, per effetto del quale viene data attuazione all’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72 (introdotto dal DLgs. 175/2014 e modificato dal DL 193/2016), il quale dispone la cessazione delle partite IVA dopo tre anni di inattività. D’altra parte, è stata abolita la sanzione in caso di omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA.

L’identificazione delle partite IVA da chiudere avverrà sulla base di riscontri automatizzati in ragione dei dati disponibili in Anagrafe tributaria.
Più precisamente, saranno individuati i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA annuale o la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora non emergano elementi che lascino supporre l’operatività del soggetto medesimo, si procederà contestualmente all’estinzione del codice fiscale.

La procedura per la cessazione della partita IVA determinata dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si struttura nel modo seguente:
– al soggetto individuato come potenzialmente inattivo è inviata una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
– il destinatario ha la possibilità di rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione delle lettera, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate al fine di fornire chiarimento in merito alla propria posizione di soggetto attivo ai fini IVA (ed eventualmente, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, motivare e richiedere la riattivazione del codice fiscale);
– gli Uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza con motivato diniego.

Ai sensi dell’art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72 è anche previsto, in capo a coloro cui sia stata imposta la cessazione della partita IVA, l’esclusione della medesima dalla banca dati VIES. A tal fine, l’Agenzia pone in essere ulteriori controlli periodici – per il mantenimento dello status di soggetto passivo IVA – disciplinati dal provv. n. 110418/2017.

Quest’ultimo provvedimento individua specifici elementi di valutazione del rischio riferiti essenzialmente a:
– elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA;
– elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita IVA;
– elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze negli obblighi dichiarativi o nei versamenti;
– elementi di rischio derivanti da collegamenti coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

La disciplina trova ulteriori risvolti nei limiti alle compensazioni, in caso di cessazione della partita IVA, introdotti dall’art. 2 del DL 124/2019 (in corso di conversione in legge), in vigore dal 27 ottobre 2019.

Per i soggetti nei confronti dei quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, è fatto divieto di utilizzare in compensazione “orizzontale” (art. 17 del DLgs. 241/97) i crediti di qualsiasi natura e gli altri tributi o contributi per i quali è ammesso l’utilizzo mediante F24.

È, inoltre, espressamente esclusa la compensazione anche per i crediti che non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento di cessazione della partita IVA.
Ai sensi dell’art. 2 del DL 124/2019, l’esclusione dalla possibilità di compensare i crediti tributari e contributivi ha effetti a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione e rimane in vigore “fino a quando la partita IVA risulti cessata”. Implicitamente, sarebbe consentita la compensazione del credito in caso di successiva “riapertura” della posizione IVA.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione della norma appena menzionata, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello, mediante apposita ricevuta.