Niente riduzione delle soglie di punibilità per omesso versamento di ritenute dichiarate o certificate e di IVA regolarmente dichiarata

Di Enrico ZANETTI

È con l’emendamento dei relatori all’art. 39 del DL 124/2019, approvato nella notte tra domenica e lunedì in Commissione Finanze alla Camera, che la maggioranza ha trovato la sintesi sull’assetto definitivo da dare alla “svolta epocale” del Ministro Bonafede in materia di penale tributario. Il testo che verrà esaminato dall’Aula prevede mano dura sui reati di frode, inasprimenti più contenuti sui reati di dichiarazione infedele o omessa, rinuncia ad ogni modifica sui reati di omesso versamento.

Per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture e altri documenti falsi (art. 2 del DLgs. 74/2000), viene confermato l’innalzamento delle attuali pene ad un minimo di 4 ed un massimo di 8 anni se l’imposta evasa supera i 100.000 euro, mentre vengono mantenute quelle attuali (da un minimo di 1,5 a un massimo di 6 anni) se l’imposta evasa è inferiore a tale soglia (si ricorda che per questo reato non esistono soglie di punibilità, costituendo dunque reato anche l’evasione di un solo euro quando attuata mediante false fatturazioni).

La stessa rimodulazione delle pene, a seconda che ci si trovi sopra o sotto la soglia di 100.000 euro, viene chiaramente prevista per il complementare reato di emissione nell’interesse di terzi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000).

Per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3 del DLgs. 74/2000), che scatta quando l’imposta evasa è superiore a 30.000 euro e la base imponibile sottratta a tassazione è superiore al 5% di quella dichiarata o a 1,5 milioni di euro, viene confermato l’innalzamento delle pene ad un minimo di 3 ed un massimo di 8 anni, rispetto all’attuale minimo di 1,5 e massimo di 6 anni.

Per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000), viene confermato l’abbassamento della soglia di punibilità di 150.000 euro a 100.000 euro, mentre l’aumento delle pene (prima di questa riforma si andava da 1 a 3 anni) viene “limato” da 2 a 4,5 anni invece che da 2 a 5.
Viene anche ripristinata l’esimente penale per le dichiarazioni infedeli che discendono da valutazioni che differiscono di meno del 10% da quelle giudicate corrette (che era stata “follemente” abrogata dal DL 124/2019), ma il ripristino è parziale, perché l’esimente spetterà ora se lo scostamento fino al 10% riguarda complessivamente tutte le valutazioni rilevanti e non ciascuna considerata singolarmente.

Per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), rispetto al testo originario che portava la pena massima a 6 anni, viene “limato” l’aumento delle pene da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni (ante DL 124/2019 si andava da 1,5 a 4 anni), mentre viene lasciata invariata la soglia di punibilità a partire da 50.000 euro.

Pene in salita anche per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili per fini di evasione fiscale (art. 10 del DLgs. 74/2000): si passa dagli attuali minimo e massimo di 1,5 e 6 anni a un minimo di 3 e un massimo di 7 anni.
Vengono invece abbandonati i propositi di riduzione delle soglie di punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dichiarate o certificate e di omesso versamento di IVA regolarmente dichiarata (artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000), le quali dunque “tornano”, rispettivamente, a 150.000 e 250.000 euro.

Da registrare poi l’introduzione della c.d. “confisca per sproporzione”, mutuata dalla normativa anti-mafia, nei casi di condanna per i reati di fatture false (artt. 2 e 8) con elementi fittizi oltre 200.000 euro e per i reati di frode mediante altri artifici (art. 3) con imposta evasa oltre 100.000 euro (si veda “Cambiano i limiti per la confisca per sproporzione” di oggi), nonché per i reati di sottrazione fraudolenta (art. 11 comma 1), quando l’ammontare di imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro, e di falso in transazione fiscale (art. 11 comma 2), quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro.

Il nuovo assetto normativo, che conferma nella sostanza l’impostazione iniziale del decreto legge, vanificando così le speranze di quanti erano convinti che la mediazione politica avrebbe alla fine portato ad una sua più marcata attenuazione, ha già suscitato prese di posizione dure e allarmate da parte dei rappresentanti delle imprese e dei professionisti.