La compensazione è ammessa solo se ricorrono le cause di disapplicazione del nuovo obbligo
Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97, inserito dall’art. 4 del DL 124/2019, ha trasferito in capo al committente, che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta e sia residente ai fini delle imposte dirette in Italia, l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e ha previsto che le ritenute siano pagate con il versamento di denaro senza potere, quindi, adempiere compensando propri crediti nel modello F24.
L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, infatti, secondo quanto previsto dall’art. 17-bis comma 3 del DLgs. 241/97, deve fornire al committente la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute, trasferendo l’importo dovuto almeno cinque giorni lavorativi antecedenti rispetto al termine di scadenza. In alternativa, secondo quanto previsto dal successivo comma 6, se l’impresa ha maturato il diritto a percepire corrispettivi per la prestazione di servizi resa o l’esecuzione dell’opera, potrà chiedere al committente di effettuare il versamento delle ritenute utilizzando le somme maturate.
Il legislatore ha quindi previsto per il committente l’obbligo di versare le ritenute, a seconda del caso, utilizzando la provvista ricevuta dall’impresa o il denaro che avrebbe dovuto versare per i corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, con la conseguenza che nel compilare il modello F24 non potrà utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie.
La compensazione nel modello F24 è esclusa, dal successivo comma 7, anche nel caso in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici, pur rientrando nell’ambito applicativo della nuova norma, illegittimamente non abbiano trasferito la provvista al committente o, avendo maturato il diritto a percepire corrispettivi, non gli abbiano chiesto di versarle utilizzando i corrispettivi maturati. In tal caso, infatti, l’obbligo di versamento delle ritenute rimane in capo alle imprese che le hanno operate, le quali dovranno quindi provvedervi senza poter utilizzare in compensazione nel modello F24 propri crediti.
La facoltà di pagare i debiti erariali utilizzando crediti in compensazione è tutelata dal nostro ordinamento con l’art. 8 comma 1 della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), il quale stabilisce che “l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”.
Pertanto, pur condividendo l’importanza dell’obiettivo perseguito dalla norma, in termini di contrasto agli omessi versamenti di ritenute fiscali, si ritiene che l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (nella versione attuale) determini un notevole aggravio a carico dei soggetti coinvolti nel nuovo obbligo.
Secondo l’attuale formulazione dell’art. 17-bis comma 12 del DLgs. 241/97 (che potrebbe essere emendato in sede di conversione in legge del DL 124/2019), l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice potrà adempiere direttamente al versamento delle ritenute, quindi senza trasferire la provvista al committente o non chiedendogli di utilizzare i corrispettivi maturati, se, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:
– sia in attività da almeno cinque anni ovvero abbia eseguito nei due anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
– non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non siano stati emessi provvedimenti di sospensione.
Sussistendo entrambi i requisiti appena citati, l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice viene considerata “affidabile” e potrà adempiere direttamente al versamento delle ritenute, mantenendo in pratica il regime attuale. Si ritiene infatti che, in tal caso, l’impresa possa versare le ritenute anche utilizzando proprie posizioni creditorie nel modello F24, in quanto non rientrando nell’obbligo previsto dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applicherà la norma generale contenuta nel precedente art. 17.
A garanzia che le cause di esclusione siano correttamente determinate, la norma prevede che il ricorrere delle medesime venga attestato con il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale dovrebbe metterlo a disposizione delle singole imprese mediante canali informatici entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova norma.
È previsto che anche il committente possa verificarne l’autenticità attraverso un apposito servizio telematico della stessa Agenzia, in considerazione del fatto che egli, in caso di illegittima disapplicazione del nuovo obbligo, resta esposto all’irrogazione delle sanzioni previste se, in caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, non sospenda il pagamento dei corrispettivi dalla medesima maturati e non comunichi l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate competente.