La formalità dell’iscrizione configurata come criterio generale di efficacia e opponibilità nelle vicende circolatorie delle quote di partecipazione in srl

Di Maurizio MEOLI

La costituzione in pegno delle quote di srl è soggetta al disposto dell’art. 2806 c.c., ai sensi del quale il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi; sicché il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel Registro delle imprese. Tale formalità deve essere considerata criterio generale di efficacia e opponibilità delle vicende in senso lato circolatorie delle quote di srl.
Sono queste le importanti conclusioni cui perviene la Cassazione nella sentenza n. 31051, depositata ieri.

L’art. 2471-bis c.c. stabilisce che la partecipazione in una srl può essere (anche) oggetto di pegno, con applicazione delle disposizioni dettate in materia, per le azioni delle spa, dall’art. 2352 c.c.
Nulla si dice, tuttavia, in ordine alle modalità costitutive di tale diritto.

Di conseguenza, non si può fare altro che prendere in considerazione la normativa generale sul pegno di cui agli artt. 2784 e ss. c.c. In tale contesto si rinvengono tre gruppi di norme tese a regolare, senza lasciare vuoti, le modalità costitutive di tale diritto distinguendosi tra beni mobili (artt. 2786 e ss. c.c.), crediti (artt. 2800 e ss. c.c.) e diritti diversi dai crediti (art. 2806 c.c.).

Occorre stabilire, quindi, quale, tra queste differenti modalità costitutive del diritto di pegno, sia quella da applicare per costituire in pegno quote di srl.
Tali quote, innanzitutto, non potendo essere rappresentate da titoli azionari, non possono assumere la veste di beni mobili, con esclusione delle modalità di costituzione di cui agli artt. 2786 e ss. c.c. Esse, inoltre, rappresentando la “partecipazione” dei soci al contratto sociale ed allo svolgimento dell’impresa che da questo promana, non possono ricondursi all’ambito dei meri diritti di credito, con esclusione delle modalità di costituzione di cui agli artt. 2800 e ss. c.c.
Non resta, allora, che fare riferimento all’ipotesi residuale di cui all’art. 2806 c.c., ai sensi del quale, come evidenziato, il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella “forma” rispettivamente richiesta per il “trasferimento dei diritti stessi”.

Il rinvio alla “forma” richiesta per il trasferimento del diritto, in tale contesto, non va inteso con riguardo all’efficacia tra le parti di questo (la cessione di quote di srl, nei rapporti tra le parti, è valida ed efficace in virtù del semplice consenso; cfr. Cass. n. 25626/2017), ma in relazione all’efficacia nei confronti dei terzi (come desumibile da una lettura sistematica dell’art. 2806 c.c., con gli artt. 2786 comma 1 e 2800 c.c.).

Viene così in rilievo la disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell’art. 2470 c.c., in base ai quali il trasferimento delle partecipazioni di srl ha effetto di fronte alla società dal momento del “deposito” dell’atto – con sottoscrizione autenticata, da effettuarsi entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante – presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Per portare a compimento la costituzione del pegno su quota di srl, tuttavia, non è possibile, ancorarsi al dato letterale e considerare determinante il mero “deposito” presso il Registro delle imprese, dovendo guardarsi, invece, al momento dell’“iscrizione” del relativo atto nel Registro stesso.

Il riferimento al “deposito”, infatti, è superato da una lettura sistematica della disciplina delle quote delle srl.
Il terzo comma dell’art. 2470 c.c., innanzitutto, nel caso di alienazione della quota con successivi contratti a più persone, attribuisce preferenza a quella tra esse che per prima abbia effettuato in buona fede l’“iscrizione” nel Registro delle imprese, anche se il suo titolo è di data posteriore. L’art. 2471 comma 1 c.c., poi, stabilisce che il pignoramento della quota di srl si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva “iscrizione” nel Registro delle imprese. L’art. 2472 comma 1 c.c., infine, afferma che, nel caso di cessione della partecipazione, l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per il periodo di tre anni dall’“iscrizione” del trasferimento nel Registro delle imprese.

D’altra parte, se effettivamente si seguisse la lettera della norma, si assisterebbe alla paradossale situazione di un trasferimento della quota di srl efficace prima nei confronti della società e poi nei confronti dei terzi; con il rischio di ammettere all’esercizio dei diritti sociali un soggetto che abbia acquistato la quota sulla base di un atto non iscrivibile al Registro delle imprese e successivamente “rifiutato” dal Conservatore del Registro delle imprese.

Tale lettura, allora, non può essere circoscritta all’ambito in questione. Nel senso che anche ai fini dell’efficacia del trasferimento della quota nei confronti della società la formalità rilevante non è il mero “deposito” dell’atto al Registro delle imprese, ma la sua successiva vera e propria “iscrizione”. Formalità alla quale deve riconoscersi la valenza di criterio generale di efficacia e opponibilità delle vicende, in senso lato, circolatorie delle quote di srl.