Gli importi dovuti possono essere compensati nel modello F24 con crediti fiscali o contributivi
Tra i versamenti in scadenza al 2 dicembre 2019 vi è, oltre ai “consueti” acconti delle imposte sui redditi e di molte imposte sostitutive e addizionali, quello relativo all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze per gli imprenditori individuali che hanno beneficiato delle agevolazioni per l’estromissione dell’immobile strumentale. L’art. 1 comma 66 della L. 145/2018 prevede, infatti, che tale imposta sostitutiva debba essere versata in due rate:
– il 60% entro il 30 novembre 2019 (termine prorogato di diritto al 2 dicembre, primo giorno lavorativo successivo);
– il rimanente 40% entro il 16 giugno 2020.
L’imposta sostitutiva deve essere versata con il codice tributo “1127” e gli importi dovuti possono essere compensati nel modello F24 con crediti d’imposta o contributivi vantati dallo stesso contribuente.
Ad una prima analisi il versamento della prima rata non dovrebbe presentare criticità ulteriori per l’imprenditore con riferimento alla (eventuale) compensazione di crediti; discorso diverso potrebbe invece caratterizzare il versamento della seconda rata (a giugno del 2020) in quanto, per effetto delle modifiche apportate all’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 dal DL 124/2019, la compensazione di eventuali crediti maturati al 31 dicembre 2019 sarà subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, quando l’esperienza ha mostrato che difficilmente all’inizio di giugno è tecnicamente possibile trasmettere telematicamente le dichiarazioni riferite all’anno precedente.
Prescindendo da tali questioni, il versamento dell’imposta sostitutiva rappresenta il penultimo atto di una sequenza di operazioni così strutturata:
– valutazione dei presupposti per le agevolazioni (operata, di fatto, dal professionista);
– opzione, manifestata con comportamento concludente entro lo scorso 31 maggio 2019;
– versamento, in due rate, dell’imposta sostitutiva;
– presentazione della dichiarazione recante, nel quadro RQ, il prospetto che contiene la liquidazione dell’imposta (si tratta del modello REDDITI 2020, e non del modello REDDITI 2019).
La disciplina agevolativa si sostanzia in un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ordinariamente pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Essa opera sia a livello di imposta (prevedendo, come detto, un prelievo sostitutivo pari all’8%), sia a livello di base imponibile (potendosi assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale dell’immobile determinato a norma dell’art. 52 comma 4 del DPR 131/86).
Posto che gli effetti dell’estromissione agevolata retroagiscono al 1° gennaio 2019, nel costo fiscalmente riconosciuto del bene si computano (a riduzione) gli ammortamenti dedotti sino al 2018. Sempre in virtù dell’efficacia retroattiva dell’agevolazione, l’immobile si considera detenuto nella sfera privata della persona dal 1° gennaio 2019 e i relativi redditi devono quindi essere dichiarati, per il 2019 unitariamente considerato, nel quadro RB del modello REDDITI 2020.
Nella circolare n. 26 del 1° giugno 2016 (cap. IV), l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione consolidata per cui non si perdono i benefici fiscali nel momento in cui non vi è alcuna imposta sostitutiva da versare, in quanto il valore normale del bene (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscalmente riconosciuto.
Secondo la stessa circolare, l’opzione, pur se effettuata mediante comportamento concludente, di fatto si perfezionerebbe con l’indicazione dei dati dell’operazione nel prospetto del quadro RQ. Si tratta di un orientamento che nasceva, presumibilmente, dalle esigenze del Fisco di avere a disposizione un dato certo (la dichiarazione) a fronte di un evento (l’estromissione) che di fatto si sostanzia in una scrittura contabile, ma che oggi, per effetto della fatturazione elettronica, potrebbe anche essere rivisto.
Al di là di queste questioni di carattere interpretativo, dall’orientamento dell’Agenzia delle Entrate consegue che l’eventuale omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta sostitutiva conduce all’iscrizione a ruolo dell’imposta (o della differenza non versata), fatta salva la possibilità di regolarizzare la violazione con il ravvedimento.
Queste violazioni non possono, però, mai fare venire meno gli effetti dell’estromissione agevolata.