La consolidata-scissa, in caso di scissione parziale, deve però mantenere post scissione la medesima compagine sociale
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del DM attuativo 1° marzo 2018, le scissioni parziali o totali, cui partecipa una consolidata-scissa, possono:
– sia consentire la prosecuzione “di diritto” della tassazione di gruppo, in essere alla data di perfezionamento giuridico della scissione, tra detta consolidata e la sua consolidante (nonché, ovviamente, con tutte le altre consolidate che hanno optato congiuntamente alla medesima consolidante con cui ha optato la scissa);
– sia determinare l’estensione “di diritto” (rectius obbligatoria) della medesima tassazione di gruppo anche alle società beneficiarie newco (nessuna estensione “di diritto” può invece determinarsi nei confronti di una società beneficiaria pre-esistente).
Perché ciò si verifichi è però necessario che, oltre a persistere ovviamente tutti i requisiti richiesti ai fini dell’esercizio dell’opzione, la scissione “non comporti modifica della compagine sociale”; inciso quest’ultimo che sembrerebbe dover essere letto:
– per quel che attiene la consolidata-scissa (in caso di scissione parziale), nell’ottica del mantenimento post scissione della medesima compagine sociale risultante ante scissione, sia dal punto di vista soggettivo che dei pesi partecipativi;
– per quel che attiene la beneficiaria newco, nell’ottica della riproduzione della medesima compagine sociale che risultava (e che ancora risulta, in caso di scissione parziale) ante scissione in capo alla consolidata-scissa.
Ciò implica evidentemente che la scissione, totale o parziale, sia, per quel che attiene l’assegnazione di quote o azioni, di tipo proporzionale e non di tipo non proporzionale o asimmetrico.
Diversamente, la tassazione di gruppo si interrompe in capo alla consolidata-scissa e non si estende alla beneficiaria newco, salvo non sia possibile dimostrare, anche attraverso presentazione di apposita istanza di interpello, che dopo la scissione risultano comunque soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la tassazione di gruppo.
Si ipotizzi ad esempio il caso di una società Alfa che abbia optato nel 2019 con la propria controllante Beta per il consolidamento fiscale dei rispettivi imponibili IRES e che nel corso del 2020 si scinda a favore di Gamma e Delta:
– se la scissione non comporta mutamenti nella compagine sociale di Alfa, è parziale e Gamma e Delta sono entrambe società preesistenti, la tassazione di gruppo prosegue “di diritto” in capo ad Alfa e non si estende ad alcuna delle beneficiarie;
– se la scissione non comporta mutamenti nella compagine sociale di Alfa, è parziale, Gamma è una newco e Delta è una società preesistente, la tassazione di gruppo prosegue “di diritto” in capo ad Alfa e si estende “obbligatoriamente” in capo a Gamma;
– se la scissione non comporta mutamenti nella compagine sociale di Alfa, è parziale e Gamma e Delta sono entrambe newco, la tassazione di gruppo prosegue “di diritto” in capo ad Alfa e si estende “obbligatoriamente” in capo a Gamma e Delta;
– se la scissione non comporta mutamenti nella compagine sociale di Alfa, è totale e Gamma e Delta sono entrambe società preesistenti, la tassazione di gruppo si interrompe anticipatamente;
– se la scissione non comporta mutamenti nella compagine sociale di Alfa, è totale, Gamma è una newco e Delta è una società preesistente, la tassazione di gruppo si trasla “obbligatoriamente” in capo a Gamma;
– se la scissione non comporta mutamenti nella compagine sociale di Alfa, è totale e Gamma e Delta sono entrambe newco, la tassazione di gruppo si trasla “obbligatoriamente” sia in capo a Gamma sia in capo a Delta.
Nel caso in cui la tassazione di gruppo possa proseguire in capo alla consolidata-scissa (trattandosi, evidentemente di scissione parziale), ma una o più delle beneficiarie non venga appresa alla medesima tassazione di gruppo (ad esempio perché si tratta di società preesistente) è lecito chiedersi se le eventuali perdite fiscali imputate dalla consolidata-scissa al consolidato, ma da questo non ancora utilizzate, debbano essere “restituite” dal gruppo alla consolidata-scissa, per la parte di esse che risulta ascrivibile al patrimonio netto scisso a favore delle società beneficiarie che non vengono apprese alla tassazione di gruppo.
Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, la risposta corretta è quella negativa.
La circolare 9 marzo 2010 n. 9 afferma infatti che le perdite fiscali maturate in capo alla scissa, durante la vigenza della tassazione su base consolidata, rimangono per intero in capo al gruppo fiscale anche se una o più delle beneficiarie non viene appresa alla relativa tassazione di gruppo.