Resta fermo il raddoppio delle sanzioni se gli investimenti sono detenuti in paradisi fiscali

Di Alfio CISSELLO e Salvatore SANNA

Ai sensi dell’art. 5 del DL 167/90, le violazioni inerenti all’omessa o irregolare compilazione del quadro RW sono sanzionate con una pena che va dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato, sanzione raddoppiata quando l’investimento è detenuto in un paradiso fiscale.

Circoscrivendo il discorso alle violazioni commesse in occasione dei modelli REDDITI 2018 (concernente l’anno d’imposta 2017) e antecedenti, si può affermare che è possibile ravvedere qualsiasi irregolarità commessa nella compilazione del quadro in oggetto, inclusa la radicale omessa compilazione della medesima.

Occorre però che la dichiarazione dei redditi sia stata presentata nei termini (anche solo il modello 730), oppure tardivamente ma entro i 90 giorni (l’art. 2 comma 7 del DPR 322/98 sancisce che la dichiarazione dei redditi non si considera omessa se trasmessa nei 90 giorni successivi alla scadenza).

Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata, non è possibile, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia Entrate 23 dicembre 2013 n. 38, ravvedere la sola mancata presentazione del quadro RW, in quanto altresì per il menzionato quadro, che fa parte integrante della dichiarazione, opera, ai fini del ravvedimento, lo sbarramento temporale dei 90 giorni di cui all’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.
Invece, se la dichiarazione è stata presentata, non sorgono problemi di sorta, in quanto, come di consueto, il ravvedimento avverrà applicando, alla sanzione del 3% (o del 6% se si tratta di paradisi fiscali) la riduzione del caso, che varia a seconda di quando ci si ravvede.

Esemplificando, se il ravvedimento viene posto in essere entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato):
– l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW inerente al modello REDDITI 2018 sconterà la sanzione del 3% o del 6% ridotta a 1/8;
– l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW inerente al modello REDDITI 2017 sconterà la sanzione del 3% o del 6% ridotta a 1/7;
– l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW inerente ai modelli UNICO 2016 e antecedenti sconterà la sanzione del 3% o del 6% ridotta a 1/6.
Il ravvedimento postula, oltre al versamento della sanzione ridotta, la presentazione della dichiarazione integrativa con il quadro RW correttamente compilato.

Naturalmente, se alla irregolare/omessa compilazione del quadro RW è associata la mancata dichiarazione di redditi prodotti all’estero, occorre sanare anche la violazione di dichiarazione infedele e, a tal fine, oltre al versamento delle sanzioni ridotte (si tratta della sanzione pari al 90% dell’imposta non dichiarata aumentata di un terzo, ridotta, a seconda dei casi, da 1/6 a 1/8), occorre presentare la dichiarazione integrativa, pagare la maggiore imposta e gli interessi legali.

Con riferimento all’IVIE e all’IVAFE, a rigore, si rientrerebbe nella dichiarazione omessa (punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta ex art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97) ogniqualvolta il contribuente ometta la liquidazione dell’imposta, mentre qualora indicasse solo in parte i possedimenti esteri o con un valore inferiore la violazione sarebbe quella da dichiarazione infedele (punita con una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta ex art. 1 comma 2 del DLgs. 471/97).

Rammentiamo infine che, se si tratta di investimenti esteri non dichiarati detenuti in paradisi fiscali, opera la presunzione dell’art. 12 del DL 78/2009, in base alla quale, salvo prova contraria, l’intero valore dell’investimento si presume conseguito con redditi non dichiarati. Le sanzioni da dichiarazione infedele, nella menzionata ipotesi, sono raddoppiate.