Per il CNDCEC l’individuazione della causa di un processo degenerativo può essere complessa

Di Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

L’art. 14 del DLgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della crisi) richiede agli organi di controllo e ai revisori di segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di “fondati indizi della crisi” (è attualmente prevista l’entrata in vigore il 15 agosto 2020). È quindi centrale individuare quando si deve ritenere che un’impresa presenti indizi di crisi tali da richiedere l’attivazione formale della procedura di allerta.

Il Codice della crisi identifica la seguente definizione di crisi (art. 2): “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Il CNDCEC (nella recente bozza del documento sugli indici di allerta del 19 ottobre 2019), precisa che tale nozione, se si considera l’orizzonte temporale di soli 6 mesi individuato dal legislatore, “è evidentemente riduttiva rispetto alle possibili definizioni di crisi suggerite dalla dottrina aziendalistica”. Un’impresa potrebbe cioè essere da qualificare in crisi per varie altre ragioni ma, secondo il CDNCEC, fino a quando la crisi non evidenzia una probabilità di insolvenza nei sei mesi successivi, si tratta di criticità che “non rilevano” ai fini dell’attivazione dell’allerta (ovvero non richiede l’invio della PEC all’amministratore).

Il rischio di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici è infatti in genere originato da precedenti eventi di natura gestionale, come, la perdita di un importante cliente, l’obsolescenza di prodotti aziendali, la pressione concorrenziale e così via. In dottrina, con riferimento alle cause all’origine della crisi d’impresa sono state proposte le seguenti categorie:
– le crisi da inefficienza: incapacità di determinate aree o funzioni aziendali di operare con rendimenti e costi in linea con i principali competitors presenti sul mercato. Tali situazioni possono originare da differenti fattori: l’obsolescenza dei beni strumentali utilizzati, la mancanza di preparazione/impegno del personale, il sottodimensionamento degli impianti, ecc.;
– le crisi da sovracapacità/rigidità: capacità produttiva dell’impresa eccedente rispetto alle possibilità di assorbimento del mercato di sbocco. Tale situazione si presenta a seguito di una contrazione della domanda o della perdita di quote di mercato qualora l’impresa non riesca a ridimensionare (o riconvertire) la struttura aziendale nel breve termine;
– le crisi da decadimento dei prodotti e/o da errori di marketing: mancanza di rinnovamento e di ricambio dei prodotti aziendali e/o errori di marketing, qualora risultino inadeguate le politiche di commercializzazione (ad esempio, errata scelta dei mercati e del target di clientela);
– le crisi da incapacità nella programmazione, da errori di strategia e/o da carenza di innovazione: incapacità dell’impresa di individuare gli obiettivi da conseguire, errori di strategia, scarsa propensione alla ricerca, ecc.;
– le crisi da squilibrio finanziario: il ricorso eccessivo a fonti di finanziamento esterne può determinare una crescita non sostenibile degli oneri finanziari che, incidendo negativamente sul risultato d’esercizio, deteriorano la solidità patrimoniale dell’impresa. In molti casi, lo squilibrio finanziario/patrimoniale non è la causa del declino dell’impresa, bensì la conseguenza dei fattori alla base della crisi.

L’individuazione della causa di un processo degenerativo è spesso complessa, poiché i diversi fattori e le carenze sopra illustrate possono operare in modo congiunto, rendendo difficile e talvolta arbitrario, stabilire in modo univoco quale sia stata la singola causa del dissesto.

Un’impresa in crisi, indipendentemente dalle cause che l’hanno provocata, presenta, in genere, una situazione di squilibrio economico che può comportare squilibri patrimoniali e che sfocerà prima o poi in uno squilibrio finanziario che potrebbe compromettere la prospettiva di continuità, degenerando nell’incapacità di produrre sufficienti flussi di cassa per sostenere il debito.

Nonostante la nozione di crisi proposta dal legislatore possa essere ritenuta riduttiva, il CNDCEC precisa che si tratta della nozione giuridicamente rilevante ai fini della costruzione del sistema dell’allerta. Per approfondimenti sul tema si rimanda allo Speciale Eutekne.Info “Indici di allerta della crisi d’impresa”.