Il 18 novembre scade il termine per beneficiare della riduzione delle sanzioni per la tardiva emissione
Lo scarto, da parte del Sistema di Interscambio, del file relativo a una singola fattura elettronica o del lotto contenente più fatture, equivale alla mancata emissione dei suddetti documenti. L’assunto, già contenuto nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, è stato ribadito nel principio di diritto n. 23, pubblicato ieri dall’Agenzia delle Entrate, nel quale sono contenute anche indicazioni relative ai profili sanzionatori.
Come riportato nelle specifiche tecniche allegate al citato provv. n. 89757/2018 (all. “A” § 1.6), il SdI effettua una serie di controlli per minimizzare i rischi di errore e agevolare i possibili interventi di rettifica sul documento. In caso di mancato superamento delle verifiche, il file non viene inoltrato al destinatario e il cedente o prestatore si vede recapitata dal Sistema una ricevuta di scarto.
Le tipologie di controllo riguardano, tra l’altro, la nomenclatura e unicità del file fattura, la conformità del formato, la coerenza e la validità del contenuto, la possibilità di consegna al destinatario, l’autenticità del certificato di firma (se presente), ecc.
A titolo meramente esemplificativo, una delle verifiche è volta a impedire che sia inoltrata una fattura già precedentemente trasmessa. Se l’identificativo del cedente/prestatore, il numero e la data coincidono con quelli di un documento già inviato, per il quale non sia già stata recapitata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto, la fattura viene respinta con il codice “00404” (Fattura duplicata) o “00409” (Fattura duplicata nel lotto).
Qualora il file sia relativo a un lotto di fatture, ovvero a un insieme di fatture inviate al medesimo destinatario da parte di un unico fornitore o prestatore (in tale circostanza “le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta”; cfr. art. 1 comma 3 del DLgs. 52/2004, l’accettazione o il rifiuto riguardano il contenuto del file nella sua totalità (cfr. le specifiche tecniche allegate al provv. n. 89757/2018).
Diversa fattispecie è, invece, quella riferita alla trasmissione al Sistema di Interscambio di un file in formato compresso, dal momento che in tale ipotesi “i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno” (cfr. ancora specifiche tecniche allegate al provv. n. 89757).
Lo scarto, cui non faccia seguito la nuova emissione della fattura nei termini previsti dall’art. 21 del DPR 633/72, comporta l’applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di documentazione delle operazioni previste dall’art. 6 del DLgs. 471/97, pari a un importo:
– compreso fra il 90 e 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (comma 1 e comma 4);
– da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta determinazione del tributo (comma 1, ultimo periodo);
– compreso fra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati, per ciò che attiene le operazioni non imponibili, esenti o non soggette, ridotti a un importo variabile da 250 a 2.000 euro, laddove la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito (comma 2).
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 23/2019, in caso di scarto di un lotto contenente più fatture, potrà trovare applicazione il c.d. “cumulo giuridico”, essendosi in presenza di un concorso di violazioni, con conseguente determinazione della “sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio” (art. 12 comma 1 del DLgs. 472/97). In alternativa, il soggetto passivo potrà applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
Occorre, infine, rammentare che, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015, sino al 18 novembre 2019, termine per l’effettuazione della liquidazione periodica di ottobre, i soggetti passivi mensili potranno procedere all’emissione tardiva delle fatture riferite alle operazioni effettuate nel mese di settembre con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 ridotte dell’80%.
Inoltre, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 17 giugno 2019 n. 14, entro la stessa data (18 novembre 2019), coincidente con il termine per la liquidazione periodica IVA del terzo trimestre, la medesima riduzione della sanzione si applicherà con riferimento alle fatture emesse dagli operatori trimestrali e riferite a operazioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno 2019.
Può essere utile segnalare, infine, che l’attenuazione dei profili sanzionatori correlati alla tardiva emissione della fattura non ha alcuna efficacia per quanto attiene alle violazioni connesse all’eventuale omesso versamento dell’imposta, che, quindi, dovranno essere oggetto di autonoma regolarizzazione.