Occorre, però, una delibera assembleare che valuti la richiesta dell’amministratore

Di Alessandro SAVOIA

Il tema del trattamento di fine mandato (TFM) è stato ampiamente dibattuto nel corso degli anni con particolare attenzione alle sue ricadute sulla deducibilità dei correlati accantonamenti per la società erogante.

Il confronto sull’argomento ha riguardato spesso la questione della deducibilità per competenza, piuttosto che per cassa, degli accantonamenti di TFM fatti dalla società, oltre che gli aspetti afferenti alla congruità dell’ammontare accantonato, e le questioni procedurali da seguire per attribuire correttamente il TFM a favore degli amministratori.
Scarsamente trattato risulta invece il tema della corresponsione anticipata del TFM a favore di uno o più amministratori, durante il periodo di vigenza della carica. Per comprendere la questione occorre fare al riguardo qualche passaggio preliminare.

Si ricorda che il TFM ha la finalità di garantire all’amministratore di una società un determinato trattamento economico al termine del proprio mandato. Ricalca concettualmente il più noto trattamento di fine rapporto (TFR) previsto dall’art. 2120 c.c. per i lavoratori dipendenti.
Il TFM, a differenza del TFR, non ha tuttavia una specifica disciplina, tanto è vero che le modalità afferenti alla sua assegnazione devono essere desunte dalle più generali norme in tema di compenso dell’organo amministrativo previste dal combinato disposto degli artt. 2364 comma 1 n. 3 e 2389 comma 1 c.c.

Salvo apposita determinazione dello statuto sociale, spetta pertanto all’assemblea dei soci il potere di stabilire le attribuzioni economiche per gli amministratori, al momento della loro nomina oppure nel corso dell’incarico o al termine dello stesso.

Nel vuoto della disciplina civilistica è oggi generalmente condiviso il fatto di poter attribuire agli amministratori una indennità da corrispondere al termine del mandato, dovendo questa essere considerata nella più ampia nozione di “compenso”. Come tale, conseguentemente, il diritto alla percezione di tale emolumento nasce solo e quando espressamente previsto nello statuto, o deliberato dall’assemblea dei soci.

A differenza del TFR, le cui modalità istitutive ed i criteri di calcolo sono previsti dall’art. 2120 c.c., la determinazione del compenso dovuto a titolo di TFM, così come la definizione delle modalità di erogazione, è invece lasciata sostanzialmente all’autonomia contrattuale delle parti, pur dovendo basarsi su criteri di congruità rispetto alla realtà economica della società.

L’assenza di una specifica normativa in tema di TFM ha inoltre come conseguenza il fatto che manchi anche una apposita disciplina riguardante i casi di erogazione anticipata dello stesso.
Il TFR, infatti, può essere corrisposto non solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro ma anche, in deroga alle previsioni dell’art. 2120 c.c., in via anticipata rispetto a tale momento.
Si tratta di un diritto riservato ai lavoratori che può essere esercitato una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e che è soggetto a una serie di limitazioni e condizioni previste dalla legge, sebbene la contrattazione collettiva ed eventuali accordi individuali possano stabilire condizioni di miglior favore.

Le ipotesi sottostanti a queste erogazioni anticipate del TFR hanno a riferimento, di norma, casi straordinari nella vita del lavoratore, quali l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, il sostenimento di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, o la fruizione dei congedi parentali, di formazione extra lavorativa e di formazione continua.

L’amministratore che si dovesse trovare nelle stesse situazioni non ha tuttavia uguale diritto di poter richiedere il pagamento anticipato del proprio TFM, ma ciò non dovrebbe rappresentare, a parere di chi scrive, una assoluta impossibilità a poter ricevere un anticipo del proprio TFM.

Si è visto in precedenza come in assenza di una specifica normativa sul TFM occorra fare riferimento alle più generali disposizioni codicistiche in tema di compensi per gli amministratori.
Ancora una volta, pertanto, il tema deve essere inquadrato nell’ambito della autonomia negoziale delle parti.
Ciò significa che l’amministratore dovrà avanzare la propria richiesta alla società, e tale istanza dovrà essere posta all’attenzione dell’assemblea dei soci, cui competono le decisioni in materia di compenso per gli amministratori.

Sarà allora quest’ultima che, così come ha stabilito in precedenza le attribuzioni economiche per l’amministratore (sia correnti, che differite) e le modalità di erogazione delle stesse (in corso d’anno, piuttosto che alla fine del mandato), potrà deliberare – ove lo riterrà opportuno – il pagamento anticipato di una parte del TFM nel frattempo maturato.

Le motivazioni potranno essere le stesse previste per i lavoratori dipendenti, ma la più ampia autonomia negoziale potrà consentire di ricomprendere anche altre e diversi ipotesi, quali, ad esempio, un comprovato stato di esigenze finanziarie connesse al pagamento di debiti da parte dell’amministratore.