La scadenza per la rettifica degli errori con invio telematico di una nuova comunicazione coincide col termine di presentazione di REDDITI 2019

Di Arianna ZENI

L’art. 4 comma 1-bis del DM 19 febbraio 2007, attuativo dell’art. 1 comma 349 della L. n. 296/2006, stabilisce che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente che intende avvalersi delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici deve trasmettere telematicamente all’ENEA i dati relativi agli interventi realizzati dai quali è possibile desumere il risparmio energetico ottenuto.

La trasmissione all’ENEA deve avvenire di regola in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it (in alternativa, qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili on line dall’ENEA è possibile l’invio a mezzo di raccomandata con ricevuta semplice).

Il contribuente può correggere eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa inviata all’ENEA, anche dopo il previsto termine dei 90 giorni per l’invio (circ. Agenzia delle Entrate 23 aprile 2010 n. 21, § 3.7 e 31 maggio 2019 n. 13).
Ad esempio possono essere corretti:
– errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione;
– i dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento;
– gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva (gli importi di spesa indicati nella comunicazione all’ENEA potrebbero non corrispondere a quelli effettivamente sostenuti per molteplici ragioni, quali, ad esempio, la sopravvenienza di sconti o abbuoni sul prezzo preventivato ovvero perché taluni costi hanno avuto manifestazione finanziaria successivamente all’invio della scheda; cfr. guida Agenzia delle Entrate 12 settembre 2017).

La rettifica degli errori avviene mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa.
Il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.
In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell’anno al quale la dichiarazione si riferisce (ris. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2010 n. 44).

Non è necessario rettificare la scheda inviata quando:
– è stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura,
– non è stato indicato che possono beneficiare della detrazione in esame più contribuenti.
In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti (fatture e bonifici) che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto (in tal senso anche la circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008 n. 34. Così anche la C.T. Prov. Lecce 23 maggio 2018 n. 1709/1/18).

Per le spese sostenute nel 2018, quindi, la comunicazione rettificativa all’ENEA dovrà essere trasmessa entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2019 che è fissato al 2 dicembre 2019 (in quanto il termine di cui all’art. 2 del DPR n. 322/98, da ultimo prorogato dall’art. 4-bis comma 2 del DL n. 34/2019, cade il 30 novembre 2019 che è sabato).
Anche nell’ipotesi in cui sia già stato inviato il modello 730/2019, considerato che di regola il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi cui si fa riferimento è quello del modello REDDITI, la comunicazione rettificativa all’ENEA relativa agli interventi di riqualificazione energetica le cui spese sono state sostenute nel 2018 deve essere ritrasmessa entro il 2 dicembre 2019.

Se la scheda contenente gli errori è stata inviata, invece, dal 2009 al 2017 non è più possibile inviare la scheda rettificativa.
Con riguardo alle spese sostenute nel 2008, invece, poiché non era possibile rettificare telematicamente il contenuto delle schede informative inviate all’ENEA, il contribuente può continuare ad usufruire della detrazione se da tutti gli altri documenti necessari in suo possesso si evince la correttezza di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi (circ. Agenzia delle Entrate 13 maggio 2011 n. 20, § 3.1 e 31 maggio 2019 n. 13).