Andrebbe confermato in via ufficiale che la rimodulazione riguarda anche la tassa piatta sugli affitti

Di Luca FORNERO e Massimo NEGRO

In questi giorni, un tema dibattuto tra gli operatori attiene all’ambito applicativo della modifica, a regime, della misura della prima e della seconda rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, disposta dall’art. 58 del DL 124/2019 a beneficio dei contribuenti soggetti agli ISA. In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

Nessun dubbio riguarda i soggetti interessati dalla novità normativa, da individuare in coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019). In pratica, si tratta dei medesimi contribuenti che hanno beneficiato della proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti nel periodo 30 giugno 2019 – 30 settembre 2019. Per gli altri, resta ferma l’attuale bipartizione (40% e 60%).

Pertanto, se il provvedimento non subirà ulteriori modifiche, saranno tenuti a versare i suddetti acconti in due rate di pari importo tutti i contribuenti che, contestualmente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 64/2019):
– esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Maggiormente controversa appare l’individuazione delle imposte coinvolte dalla modifica della percentuale delle rate di acconto, atteso che l’art. 58 del DL 124/2019 enumera espressamente solo l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP e non le relative addizionali e imposte sostitutive. Anche la relazione tecnica allo schema di DL stima gli effetti di gettito considerando solamente i citati tributi.
Tuttavia, l’estensione della modifica anche alle imposte sostitutive e alle addizionali delle imposte sui redditi e dell’IRAP appare il logico corollario del rinvio operato dall’art. 58 del DL 124/2019 all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019. In forza di tale rimando, al fine di individuare l’ambito oggettivo delle nuove misure delle rate degli acconti d’imposta, si ritiene di poter fare riferimento ai chiarimenti di fonte ufficiale resi con riferimento alla citata proroga dei versamenti.

In particolare, la citata ris. Agenzia delle Entrate 64/2019 aveva precisato che detta proroga si estendeva, tra l’altro, anche alle imposte sostitutive del regime forfetario (di cui all’art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014), di quello di vantaggio (di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) e a coloro che adoperano altri criteri forfetari di determinazione del reddito.
Maggiori perplessità sono state sollevate con riferimento all’applicazione dell’art. 58 del DL 124/2019 alla cedolare secca sugli immobili abitativi, osservando che la percentuale del relativo acconto (95% fino al 2020) e la misura delle rate sono definite dall’art. 3 comma 4 del DLgs. 23/2011 e dal provv. Agenzia delle Entrate n. 55394/2011, i quali “prevarrebbero” sull’art. 11 comma 18 del DL 76/2013 (che fissa al 100% la misura dell’acconto IRPEF) e sull’art. 17 comma 3 del DPR 435/2001.

Peraltro, tale rilievo appare superabile rilevando che il citato art. 58 non richiama le norme istitutive dei versamenti in acconto, né dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, né delle relative imposte sostitutive e addizionali.
Sotto il profilo logico sembra quindi da privilegiare un approccio che, stante il rimando all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019, estenda la nuova misura delle rate di acconto anche alle imposte sostitutive e addizionali interessate dalla proroga dei versamenti, tra le quali rientra anche la cedolare secca, sempreché dovuta dai suddetti contribuenti ISA.

In ogni caso, ove, prima del 2 dicembre 2019 (termine di versamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP), non intervenissero chiarimenti di fonte ufficiale sulla questione, a livello prudenziale potrebbe essere opportuno che anche i contribuenti ISA versino la seconda rata dell’acconto della cedolare secca in misura pari al 60% (e non 50%) dell’importo complessivamente dovuto, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni per insufficiente versamento.