Il limite di esenzione scende per i «cartacei», ma sale a 8 euro per quelli «elettronici»

Di Pamela ALBERTI

Nell’ambito del Ddl. di bilancio 2020, è prevista una modifica all’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR che comporterebbe la riduzione della quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto cartacei (da 5,29 a 4 euro) e, contestualmente, l’incremento della soglia di non imponibilità di quelli elettronici (da 7 a 8 euro).

Ai sensi dell’attuale art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di “buoni pasto”, fino all’importo complessivo di 5,29 euro giornalieri, aumentato a 7 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Secondo la C.M. n. 29/97, l’importo massimo escluso da tassazione deve intendersi riferito al valore facciale del buono e all’ammontare complessivo dei buoni pasto utilizzabili dai lavoratori dipendenti per ciascun giorno lavorativo e deve essere considerato al netto delle somme eventualmente poste a carico del dipendente e dei contributi previdenziali e assistenziali versati.

Inoltre, come affermato dal principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 6, il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dall’art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017 n. 122 non incide, ai fini fiscali, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente previsti dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR (pari, attualmente, a 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici). Tali limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono, quindi, dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto (si vede “Buoni pasto, per l’esenzione fiscale non rileva il limite di otto” del 13 febbraio 2019).

Resta fermo che l’importo dei buoni pasto che eccede il suddetto limite di esenzione (attualmente 5,29 o 7 euro) non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione (258,23 euro) prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR per i fringe benefit e, pertanto, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

Tanto premesso, per effetto delle modifiche contenute nel Ddl. di bilancio 2020, sarebbero escluse da imposizione le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Pertanto:
– per i buoni pasto “cartacei” il limite di esenzione giornaliero passerebbe dall’attuale 5,29 euro al minor importo di 4 euro;
– per i buoni pasto “elettronici” il limite di esenzione giornaliero passerebbe dall’attuale 7 euro al maggior importo di 8 euro.
Non essendo prevista una specifica decorrenza, le nuove soglie dovrebbero trovare applicazione dal 1° gennaio 2020.

Con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, sarebbe inoltre espressamente previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro (evidenziando, quindi, a differenza dell’attuale formulazione normativa, il limite di 5,29 euro con riferimento a tale fattispecie).

Nessuna modifica sarebbe invece apportata alla disciplina delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro ovvero in mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, che resterebbero escluse dal reddito di lavoro dipendente.