Scende al 12%, 10% per i beni non ammortizzabili, l’onere tributario, con una riduzione di quattro punti percentuali rispetto ai precedenti provvedimenti

Di Gianluca ODETTO

Il disegno di legge di bilancio 2020, prossimo all’inizio dell’iter parlamentare, ripropone nuovamente apposite disposizioni per la rivalutazione dei beni d’impresa.

L’articolato riprende la struttura e la filosofia di fondo che hanno caratterizzato gli ultimi provvedimenti in tal senso, l’ultimo dei quali è rappresentato dall’art. 1 comma 940 e seguenti della L. 145/2018, oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 10 aprile 2019 (§ 2.6). Risulta, però, un elemento distintivo di rilievo rispetto a quest’ultima norma (la quale aveva, sul punto, a sua volta mutuato l’impostazione delle leggi precedenti in materia): per le rivalutazioni che verrebbero perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2020, infatti, la misura delle imposte sostitutive scenderebbe al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili.
Le aliquote verrebbero, quindi, ridotte in modo abbastanza significativo rispetto a quelle, rispettive, del 16% e del 12%, con una sostanziale presa d’atto che queste ultime risultavano troppo vicine all’aliquota IRES ordinaria del 24% perché l’agevolazione avesse un appeal vero nei confronti delle imprese potenzialmente interessate.

Prendendo ad esempio i beni ammortizzabili, la nuova aliquota del 12% potrebbe invece dare un qualche impulso alle nuove rivalutazioni, essendo il gap rispetto all’imposizione ordinaria ampliato e assumendo l’imposta sostitutiva la medesima entità di quella dovuta per operazioni (concettualmente similari) di affrancamento dei maggiori valori derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda (art. 176 comma 2-ter del TUIR), quanto meno per il primo scaglione di valori.

Venendo agli aspetti principali della rivalutazione così come riproposta dalla legge di bilancio 2020, rientrano tra i soggetti ammessi, come di consueto, le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc.; per i soggetti IRPEF, sono ammessi anche i soggetti in contabilità semplificata, in capo ai quali tuttavia non si applica tutto il corpo di norme che riguarda la fiscalità del saldo attivo di rivalutazione.

La rivalutazione ha a oggetto i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso a tale data (ovvero, nel bilancio 2019, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Quanto agli effetti fiscali, essi decorrono:
– dal terzo esercizio successivo (ovvero, dal 2022, per i soggetti “solari”), in termini generali (ad esempio, con riferimento alla deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative);
– dall’inizio del quarto esercizio successivo (ovvero, dal 1° gennaio 2023, per i soggetti “solari”), con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze.

Viene altresì riproposta una disposizione ad hoc che consente di affrancare il saldo attivo iscritto a fronte della rivalutazione con una ulteriore imposta sostitutiva del 10%. L’aliquota dell’imposta dovuta per l’affrancamento non si discosta da quella prevista dai precedenti provvedimenti di rivalutazione e risulta, quindi, tendenzialmente elevata.

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa ed eventualmente per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sono versate in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con la possibilità di compensare eventuali crediti, naturalmente con le nuove e più restrittive modalità introdotte dall’art. 3 del DL 124/2019; trattasi, per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2019.

Il versamento dell’imposta appare necessario alla luce della prima giurisprudenza di merito che ha analizzato la questione (sentenza della Commissione tributaria di 1° grado di Trento n. 78/2/19 del 7 luglio 2019): risulta, infatti, presumibile che l’Agenzia delle Entrate possa continuare a controllare la posizione delle imprese che intendono avvalersi della misura ai soli fini civilistici, considerando in ogni caso dovuta l’imposta sostitutiva.