Nella bozza del Ddl. di bilancio viene abolita la IUC ma rimangono invariate le disposizioni sulla TARI

Di Arianna ZENI

Già dal prossimo anno potrebbe essere abolita la IUC di cui all’art. 1 comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La novità è contenuta nella bozza di Ddl. di bilancio per l’anno 2020.

Si ricorda che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI.
Considerato che la tassa rifiuti non viene toccata dalla disposizione in commento e che viene completamente ridisciplinata la disciplina dell’IMU, di fatto, viene abolita soltanto la TASI.

Si dovrebbero continuare ad applicare, inoltre, le disposizioni di cui alla legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014 n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e alla legge provinciale di Bolzano 23 aprile 2014 n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI).
In relazione all’IMU, seppur sia prematuro analizzare nel dettaglio le nuove norme, si evidenzia che rimangono assoggettate all’imposta soltanto le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Tali immobili saranno assoggettati all’imposta applicando un’aliquota pari allo 0,5%, che il Comune potrà aumentare dello 0,1% (fino ad arrivare allo 0,6% quindi) o diminuirla fino all’azzeramento. Nulla dovrebbe cambiare per la detrazione che rimarrebbe fissata a 200 euro.

L’IMU relativa agli immobili strumentali potrà essere dedotta dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nella misura del 50% per il periodo di imposta 2019 “solare” (come già previsto in precedenza dal c.d. decreto “Crescita”); la misura aumenterebbe al 60% per i periodi 2020 e 2021 “solari”, mentre dal periodo di imposta 2022 “solare” e a regime l’imposta diventerebbe interamente deducibile.

A decorrere dal 2021, inoltre, i Comuni, le Province e le città metropolitane potrebbero dover istituire il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” denominato nella bozza del Ddl. “Local tax” che sostituirà:
– la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
– il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
– l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
– il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27 commi 7 e 8 del DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il canone sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.