In mancanza dei registratori telematici è possibile trasmettere i dati con i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate

Di Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA

Il 31 ottobre costituisce il termine ultimo per trasmettere i dati dei corrispettivi del mese di settembre 2019 beneficiando della moratoria delle sanzioni prevista dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015.

La scadenza riguarda i soggetti che sono obbligati alla memorizzazione e all’invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio scorso (vale a dire i soggetti che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro) e che non hanno inviato i dati di settembre entro il termine ordinario di 12 giorni.

Nei primi sei mesi di applicazione del nuovo regime, infatti, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta, è possibile inviare i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Soltanto in caso di invio dei dati oltre tale termine, dunque, trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97, ossia la sanzione pari al 100% dell’imposta relativa agli importi non correttamente documentati, con un minimo di 500 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, quando nel corso di un quinquennio sono contestate quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi.

I soggetti che non si sono ancora dotati dei registratori telematici, e che per la tipologia di attività esercitata non possono utilizzare la procedura web “Documento commerciale online”, possono effettuare la trasmissione mediante i servizi “alternativi” messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio, generando un file xml mediante il software di compilazione “Esterometro e Corrispettivi giornalieri (Fase transitoria)“, e inviandolo mediante il servizio di upload disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi, o ricorrendo alla procedura di compilazione web disponibile sul medesimo portale).
Inoltre, gli stessi possono continuare a rilevare le operazioni mediante i registratori di cassa, rilasciando scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi sul relativo registro, fintanto che non si saranno dotati dei nuovi strumenti.

Tali semplificazioni si applicano soltanto nella c.d. “fase transitoria” prevista dal DLgs. 127/2015, ossia nei primi sei mesi di applicazione del nuovo regime. Ciò significa che per i soggetti destinatari dell’obbligo dal 1° luglio scorso, la fase transitoria termina il 31 dicembre 2019. Dunque, pur beneficiando, sostanzialmente, di sei mesi aggiuntivi per l’adeguamento al nuovo regime, i soggetti in parola dovrebbero essersi già attivati per l’acquisto dei registratori telematici o per l’adeguamento dei registratori di cassa, in modo da essere pronti, dal 1° gennaio 2020, ad adempiere gli obblighi telematici secondo le regole ordinarie.

Ciò vale, in particolare, per i soggetti “multicassa” laddove, gestendo più di tre punti cassa per singolo punto vendita, essi intendano avvalersi della facoltà di inviare i dati mediante il collegamento di più registratori a un unico Server-RT. In tal caso, infatti, i soggetti sono tenuti a dotarsi di un processo di controllo interno che richiede una certificazione di conformità, sia per i processi amministrativi e contabili, sia per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e nell’invio dei corrispettivi.
Va peraltro rilevato che, contrariamente a quanto indicato nelle precedenti versioni delle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017/2016, la versione aggiornata al 28 giugno 2019 sembra non imponga più a tali soggetti l’obbligo di certificazione annuale del bilancio di esercizio.

Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2020 i nuovi obblighi entreranno in vigore anche per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari complessivo non superiore alla soglia di 400.000 euro (al netto delle ipotesi di esonero di cui al DM 10 maggio 2019). Tuttavia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, questi potranno beneficiare del più ampio termine di invio dei dati e delle altre semplificazioni previste per la “fase transitoria” ai sensi dell’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015.

I soggetti per i quali l’obbligo è entrato in vigore dal 1° luglio 2019, invece, saranno tenuti a trasmettere i corrispettivi entro il termine ordinario di 12 giorni e a utilizzare esclusivamente i registratori telematici o la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.

Va evidenziato, infine, che dal 2020, salvo proroghe, verranno meno alcune delle ipotesi di esonero previste dal DM 10 maggio 2019. In particolare, i soggetti che effettuano in prevalenza operazioni escluse dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi e soltanto “in via marginale” operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (intendendosi “marginali” le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari) saranno tenuti a trasmettere i corrispettivi di tali operazioni.