Per effetto del decreto fiscale, anche in assenza di adesione al servizio di consultazione potrebbe essere memorizzato l’intero file fattura

Di Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sabato scorso, del decreto fiscale (DL 26 ottobre 2019 n. 124), potrebbe far sorgere alcuni dubbi in ordine all’impianto stesso del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, atteso che Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate avranno titolo a memorizzare, “fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento” o fino alla “definizione di eventuali giudizi” (art. 14 del decreto), l’intero file XML delle fatture elettroniche, comprendente, quindi, anche i dati “descrittivi” della fattura, che, secondo quanto previsto dal provv. 21 dicembre 2018 n. 524526, non potrebbero essere conservati per la consultazione, in assenza dell’adesione del soggetto passivo (o del consumatore finale).

Secondo quanto previsto dall’art. 14 del DL 124/2019, i dati potranno essere utilizzati:
– dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni istituzionali di polizia economica e finanziaria (con l’obiettivo di contrastare qualunque forma di illegalità, anche in settori differenti rispetto a quello tributario);
– dall’Agenzia delle Entrate e dalla stessa Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

La norma in questione potrebbe ripercuotersi già sulle scelte di quei soggetti che ancora non hanno aderito al citato servizio di consultazione. Il 31 ottobre, infatti, rappresenta la data ultima per l’adesione al servizio, che consente di consultare e acquisire le fatture elettroniche o i loro duplicati informatici. La scelta di aderire permetterà di mantenere l’archivio delle proprie fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019. È possibile manifestare l’adesione anche successivamente al 31 ottobre, anche se, così facendo, verrebbero memorizzate solo le fatture inviate e ricevute mediante SdI dal giorno successivo all’adesione.

Va sottolineato che il servizio di consultazione deve essere tenuto distinto da quello di conservazione, posto che quest’ultimo risponde a finalità del tutto differenti. L’art. 39 del DPR 633/72 prevede, infatti, che le fatture emesse in formato elettronico debbano essere conservate elettronicamente. A tal fine l’Amministrazione finanziaria offre al soggetto passivo un servizio gratuito che permette la conservazione dei file fattura per un periodo di 15 anni. È possibile effettuare una richiesta di esibizione dei “pacchetti di distribuzione” conservati (contenenti la fattura), che può avere tempi di evasione variabili dalle 48 ore ai 12 giorni – al netto dei giorni festivi – a seconda che le fatture siano già conservate o siano state prese in carico dal sistema, ma non ancora poste in conservazione.

Il servizio di consultazione permette, invece, all’operatore di potere accedere “immediatamente” ai documenti emessi e ricevuti (e non all’intero “pacchetto di distribuzione”), attraverso il portale dell’Agenzia, effettuandone, all’occorrenza, il download. Sarà, in questo caso, possibile “recuperare” le fatture sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, anche qualora siano state già recapitate al destinatario.

La scelta di subordinare la fruizione del servizio all’adesione dell’operatore consegue ai rilievi mossi dal Garante della privacy (provv. nn. 481 e 511 del 2018), secondo cui l’obbligo di fatturazione elettronica presenta “un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’interesse pubblico, pur legittimo, perseguito” (cfr. comunicato stampa pubblicato il 16 novembre 2018). Aderendo, l’operatore accetta che l’Agenzia memorizzi l’intero file fattura per le finalità di consultazione.

In assenza di adesione, invece, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe limitarsi a conservare solo i c.d. “dati fattura”, ovvero i dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del DPR 633/72, ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione (di cui allo stesso art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72).

Alla luce delle disposizioni contenute nel decreto fiscale, però, potrebbe risultare del tutto ininfluente la scelta operata dal soggetto passivo (o dal consumatore), atteso che, interpretando letteralmente le nuove disposizioni, l’Amministrazione dovrebbe procedere alla memorizzazione di tutti i dati, indipendentemente dall’eventuale adesione. Occorre tuttavia segnalare che, secondo quanto previsto dal DL 124/2019, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate dovranno adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Non è da escludere, dunque, che nell’arco dei 60 giorni previsti per la conversione, l’Autorità della privacy possa richiedere ulteriori correttivi sulla base dei rilievi già mossi a fine 2018.