Modifiche ai reati tributari con entrata in vigore posticipata

Le misure contenute nel DL n. 124/2019 avranno efficacia dalla data di pubblicazione della legge di conversione; a rischio gli omessi versamenti IVA

Di Maria Francesca ARTUSI

Il 26 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2020 (DL 124/2019).
Come è già stato evidenziato su Eutekne.info, tale provvedimento incide fortemente anche sul diritto penale tributario, modificando sanzioni e soglie per quasi tutte le fattispecie previste dal DLgs. 74/2000, ipotizzando una forma di “confisca di sproporzione” con l’inserimento dell’art. 12-ter del DLgs. 74/2000 e inserendo la dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false tra i reati presupposto per la responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001 (si vedano “In arrivo pene più alte e soglie di punibilità più basse per i reati tributari” e “Confisca di sproporzione per i reati tributari ma con limiti” del 24 ottobre 2019).

Tutte queste novità sono contenute nell’art. 39 del DL 124/2019, rubricato – appunto – “modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti”.
Il terzo comma di tale art. 39 specifica, tuttavia, che “le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto”.

L’inasprimento della disciplina – definita dal Governo e dai media come “manette agli evasori”, secondo una tecnica linguistica e comunicativa già utilizzata per i più recenti interventi di lotta alla corruzione (“spazzacorrotti”) che sposta, in modo non condivisibile, l’attenzione dal reato al suo autore – non è al momento applicabile agli illeciti fiscali che potrebbero consumarsi in questi giorni e in queste settimane. Si pensi, in particolare, alla presentazione della dichiarazione dei redditi il cui termine scade il prossimo 2 dicembre (termine modificato per il 2019 dal DL 34/2019).

Maggiormente a rischio sono, invece, gli omessi versamenti dell’IVA il cui termine di rilevanza penale spira il 27 dicembre; per questa fattispecie il decreto prevede l’abbassamento della soglia di punibilità da 250.000 euro a 150.000 euro, lasciando immutata la pena della reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni.

Il posticipo dell’entrata in vigore è probabilmente stato pensato per evitare sovrapposizioni e incertezze della disciplina, dal momento che, in caso di non conversione o di modifiche in sede di conversione, si sarebbe creato un problema di successione di leggi penali nel tempo da risolversi ai sensi dell’art. 2 c.p. e, in particolare, dell’ultimo comma di tale articolo che fa espresso riferimento ai casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge ovvero ai casi di un decreto legge convertito con modificazioni.
Può essere utile ricordare, in proposito, che ai sensi dell’art. 77 comma 3 Cost. “i decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

Si noti anche che, nelle bozze di decreto circolate prima della versione ufficiale andata in Gazzetta, si era addirittura pensato di fissare il termine per l’entrata in vigore delle norme penali ai quindici giorni successivi alla pubblicazione della legge di conversione (termine che avrebbe presumibilmente fatto coincidere la nuova disciplina con l’inizio del nuovo anno solare).

Per il momento, comunque, nulla muta per i reati tributari. Né è certo che la legge di conversione confermi interamente le nuove soglie e sanzioni.

Inoltre – sempre facendo riferimento al principio di irretroattività della legge penale sancito nel citato art. 2 c.p. – le novità saranno applicabili solo per le condotte poste in essere a partire dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto fiscale, mentre non potranno valere per tutti quei fatti posti in essere precedentemente, trattandosi di interventi in via generale più severi nei confronti dei contribuenti e dei loro eventuali concorrenti.

Una diversa interpretazione dell’applicazione temporale potrebbe, invece, porsi nel caso in cui alcune delle interpolazioni si rivelassero in concreto “più favorevoli al reo”; elemento che potrebbe portare al retroagire della nuova normativa secondo il principio del favor rei.

2019-10-29T10:10:54+00:00Ottobre 29th, 2019|News|
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