Lo stabilisce il DL 124/2019, in vigore dal 27 ottobre, prevedendo lo scarto del modello F24 eventualmente presentato

Di Emanuele GRECO e Massimo NEGRO

L’art. 2 del DL 124/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 n. 252 ed entrato in vigore il giorno successivo, nel quadro delle altre misure restrittive in materia di compensazioni nel modello F24, inibisce la compensazione dei crediti per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA o di esclusione dal VIES, ex art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72. A tal fine, sono stati inseriti tre nuovi commi (da 2-quater a 2-sexies) all’art. 17 del DLgs. 241/97, istitutivo della disciplina delle c.d. compensazioni “orizzontali”, mediante il modello F24, di debiti e crediti di imposte e contributi.

L’esclusione, nel caso di cessazione della partita IVA, opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti. In quest’ottica, dovrebbe riguardare tanto i crediti IVA, maturati su base trimestrale o annuale, quanto i crediti riferiti ad altre imposte (es. IRPEF/IRES e IRAP). Inoltre, è espressamente esclusa la compensazione, a seguito del provvedimento di cessazione della partita IVA, anche per i crediti che non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto dell’anzidetto provvedimento di cessazione.

L’esclusione dalle compensazioni ha effetto a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione e rimane in vigore “fino a quando la partita IVA risulti cessata”. Implicitamente, la norma sembrerebbe quindi consentire la compensazione del credito in caso di successiva “riapertura” della posizione IVA.

I medesimi limiti alla compensazione dei crediti sono stabiliti, ai sensi dell’art. 2 del DL 124/2019, per i soggetti passivi IVA a cui è stato notificato il provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES ex art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72. In questo caso, l’esclusione dalla compensazione riguarda i soli crediti IVA e rimane in vigore fino a quando non siano state rimosse le irregolarità che hanno condotto al provvedimento di esclusione dal VIES.

Sul tema, va rammentato che il menzionato art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72 attribuisce all’Agenzia delle Entrate il potere di effettuare verifiche sui soggetti che hanno ricevuto un numero di identificazione IVA, riscontrando la sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui agli artt. 1-5 del DPR 633/72.

In forza di questa disposizione, sono stati definiti, con il provv. Agenzia delle Entrate n. 110418 del 12 giugno 2017, i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e di estromissione dal VIES dei soggetti passivi. Le verifiche sono condotte dall’Amministrazione finanziaria sulla base di elementi di rischio riconducibili:
– al rappresentante legale, agli amministratori o ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA (ovvero al titolare della ditta individuale);
– alla tipologia di attività e alle modalità con le quali essa viene esercitata;
– ad eventuali omissioni e/o incongruenze negli obblighi di versamento e/o dichiarativi;
– a possibili collegamenti con soggetti coinvolti in fenomeni di evasione o frode.

Per quanto concerne il provvedimento di esclusione dal VIES, il soggetto escluso può presentare un’istanza di nuova inclusione ed eventualmente essere reinserito nella banca dati se sono state rimosse le irregolarità che ne avevano determinato l’esclusione. Come già descritto, una volta rimosse le irregolarità, ritorna possibile la compensazione dei crediti IVA che era stata inibita per effetto delle nuove disposizioni.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Pur in mancanza di un esplicito richiamo, lo scarto del modello F24 per effetto della disciplina introdotta dall’art. 2 del DL 124/2019 potrebbe essere soggetto alla nuova sanzione di 1.000 euro di cui all’art. 15 comma 2-ter del DLgs. 471/97, inserito dal successivo art. 3 comma 6 del DL. Tale norma sanzionatoria, infatti, richiama le attività di controllo preventivo delle compensazioni che presentano profili di rischio, di cui all’art. 37 comma 49-ter del DL 223/2006, attuato con il provv. Agenzia delle Entrate 28 agosto 2018 n. 195385.

Con tale provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i modelli F24 che presentano profili di rischio sono selezionati in via automatizzata individuando criteri riferiti, in particolare, “alla tipologia dei crediti compensati”, previsione in cui potrebbero rientrare le fattispecie in esame.
La nuova disciplina introdotta dall’art. 2 del DL 124/2019, in assenza di una specifica decorrenza, dovrebbe essere già applicabile, considerando che il DL è in vigore dal 27 ottobre 2019.

Per quanto riguarda la suddetta sanzione di 1.000 euro, il comma 8 dell’art. 3 del DL 124/2019 prevede invece espressamente che sia applicabile ai modelli F24 presentati dal mese di marzo 2020.