In vigore il DL 26 ottobre 2019 n. 124, contenente norme strumentali volte al contrasto delle indebite compensazioni

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

Il DL 26 ottobre 2019 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre e in vigore dal 27 ottobre (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), conferma il complesso di norme strumentali volte a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni.

Tra l’altro, si prevede l’obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione per le compensazioni relative ai crediti di imposte dirette e IRAP, il divieto di compensazione mediante accollo fiscale, il divieto di compensazione per le partite IVA cessate e l’obbligo, per tutti i soggetti (e non solo per i titolari di partita IVA) di utilizzare i canali telematici delle Entrate per poter compensare, anche solo in via parziale.

Desta particolare interesse l’introduzione di una specifica sanzione di 1.000 euro per ciascun modello F24 previamente scartato dal sistema.
Grazie all’art. 37 comma 49-ter del DL 223/2006, introdotto dalla L. 205/2017, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, il modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Qualora, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla presentazione della delega in assenza di blocco.

Ora, si propone di aggiungere il comma 49-quater, ove si sancisce che se il modello F24 viene scartato, ne viene data pronta comunicazione all’intermediario.
Nel contempo, al contribuente viene irrogata una sanzione di 1.000 euro per ciascun modello F24 scartato. Viene al proposito aggiunto un apposito comma all’art. 15 del DLgs. 471/97.
Sanzione che, per espressa previsione di legge, non ammette cumulo giuridico e continuazione, dunque se vengono scartate 3 deleghe di pagamento, la sanzione è di 3.000 euro.

Detta sanzione viene irrogata al contribuente, non all’intermediario abilitato, a differenza di quanto avviene per la omessa/tardiva trasmissione delle dichiarazioni, in cui pure all’intermediario viene irrogata una sanzione ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97.

Al contribuente viene inviata una comunicazione (in sostanza un avviso bonario), ed egli, oltre a fornire spiegazioni, può pagare il dovuto (quindi la sanzione, o le sanzioni in caso di pluralità di violazioni) entro trenta giorni, per evitare l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione.

Sembra quindi che il legislatore abbia previsto una procedura molto meno conveniente rispetto alla classica definizione dell’avviso bonario, ove se gli importi sono pagati nei trenta giorni, la sanzione da tardivo versamento è ridotta a un terzo.

Infatti, la sanzione “spontaneamente” pagata nei trenta giorni è quella piena, senza alcun tipo di riduzione. Semplicemente, il contribuente evita l’iscrizione a ruolo della stessa, iscrizione che verrà poi maggiorata degli aggi di riscossione.

In ogni caso il contribuente rischia anche la sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il pagamento, essendo la compensazione stata bloccata e il modello F24 scartato, non è nei fatti avvenuto.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020.

Un aspetto da non sottovalutare, su cui dedicheremo ulteriori interventi, riguarda le ipotesi in cui potrà essere irrogata la sanzione dei 1.000 euro.
Il decreto fiscale, testualmente, richiama le fattispecie in cui, a seguito del controllo preventivo disposto dall’art. 37 comma 49-ter del DL 223/2006, la compensazione viene bloccata. Bisogna dunque fare riferimento al tanto criticato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 agosto 2018 n. 195385, in cui i profili di rischio legittimanti il blocco preventivo della compensazione sono descritti in modo a dir poco vago (si parla infatti, tra l’altro, di “tipologia dei debiti pagati” o di “tipologia dei crediti compensati”).

Se il contribuente tenta di compensare violando una specifica disposizione di legge (ad esempio cercando di compensare con crediti dell’accollante) la sanzione può essere giustificata.

Ma se la compensazione viene bloccata in presenza di un generico rischio, in uno Stato di diritto questo non può essere accettato.
Pensiamo al contribuente che ha precedenti fiscali e penali proprio per indebita compensazione di crediti inesistenti. Egli, in costanza dei requisiti di legge, ha tutto il diritto di compensare.

L’Erario, dal canto suo, ha tutto il diritto di controllare e anche, se del caso, di bloccare la compensazione, ma mai può accettarsi che si irroghi una sanzione ad un soggetto che, semplicemente, presenta profili di rischio, nella misura in cui, naturalmente, il credito che stava per essere compensato risulta esistente e utilizzabile in compensazione.