Per i primi sei mesi si applicano però le semplificazioni del «periodo transitorio»

Di Corinna COSENTINO e Paola RIVETTI

A partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi entrerà in vigore anche per i soggetti passivi IVA che, nel 2018, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro, compresi coloro che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014.

Infatti, nonostante questi ultimi non addebitino l’IVA in rivalsa e siano esonerati dalla fatturazione elettronica ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, non beneficiano, allo stato attuale, di una specifica esclusione ai fini dei “corrispettivi telematici”. Dal 2020, dunque, saranno tenuti ad adempiere i nuovi obblighi nel rispetto della disciplina generale dettata dall’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015.

Tale disposizione prevede l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (commercio al dettaglio e attività assimilate), rinviando ad apposito decreto l’individuazione delle ipotesi di esclusione. Tuttavia, gli esoneri individuati dal relativo decreto attuativo (DM 10 maggio 2019) hanno carattere oggettivo, essendo riferiti a determinate categorie di operazioni, senza che sia attribuita rilevanza al regime fiscale adottato dai soggetti interessati.

Il medesimo art. 2 del DLgs. 127/2015 stabilisce che i nuovi adempimenti “telematici” sostituiscono sia la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72, sia le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale. La circostanza che i soggetti in regime forfetario siano esonerati dall’annotazione dei corrispettivi non comporta, però, una loro eventuale esclusione dai nuovi obblighi. Infatti, come precisato in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria, l’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 pone “una regola di ordine generale – che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere – in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri” (si veda ris. n. 47/2019).

Pertanto, dal 1° gennaio 2020, i soggetti che si avvalgono del regime forfetario e che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (es. prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico) saranno tenuti ad assolvere i nuovi adempimenti, salvo che rientrino tra le esclusioni di cui al DM 10 maggio 2019. Ad esempio, laddove effettuino operazioni di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (esonerate ai sensi dell’art. 1 lett. a) del DM citato) non saranno tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei relativi corrispettivi. In tal caso, però, essendo esonerati anche dall’emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, dovranno annotare i corrispettivi in apposito registro cronologico, secondo le modalità di cui all’art. 24 del DPR 633/72 (ritenendosi applicabili i chiarimenti resi con ris. n. 108/2009 per i contribuenti “minimi”, confermati con circ. n. 9/2019 per i forfetari).

Al di fuori degli esoneri previsti, però, essi dovranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi e rilasciare il documento commerciale, fermo restando l’obbligo di emettere fattura se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Nel caso dei forfetari, la fattura potrà essere sia cartacea che elettronica e dovrà riportare l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con indicazione della normativa di riferimento.

Non è chiaro se tali soggetti potranno fruire della semplificazione riconosciuta con la risposta a interpello n. 149/2019, secondo cui il soggetto passivo può scegliere di certificare le operazioni mediante fattura, anche emessa su base volontaria, in sostituzione dei nuovi adempimenti telematici. La risposta citata, infatti, nel riconoscere tale possibilità, richiamava l’obbligo di fatturazione elettronica.

Va precisato, infine, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 (c.d. “fase transitoria”), i soggetti in regime forfetario potranno ancora fruire di una serie di semplificazioni (al pari degli altri soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro). In particolare, essi potranno:
– trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione (dunque oltre il termine ordinario di 12 giorni), senza l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2 comma 6 del DLgs. 127/2015, utilizzando eventualmente gli strumenti alternativi ai registratori telematici individuati con provv. Agenzia delle Entrate n. 236086/2019;
– assolvere l’obbligo di memorizzazione giornaliera continuando a utilizzare i registratori di cassa e a emettere scontrino o ricevuta fiscale, fintanto che non si saranno dotati dei registratori telematici.
Resta ferma, inoltre, la possibilità di assolvere i nuovi adempimenti, ove possibile, mediante la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.