La proposta è del CNDCEC, che richiederà anche alla Commissione degli Esperti una nuova valutazione per gli indicatori elementari più critici

Di Paola RIVETTI

In merito agli ISA, con la nota informativa n. 91, pubblicata ieri, il CNDCEC illustra le proposte di modifica dell’art. 9-bis del DL 50/2017 avanzate nel corso dell’incontro tenutosi al MEF il 2 ottobre scorso (si veda “Commercialisti indignati per il Daspo, ma il Governo smentisce” del 3 ottobre 2019). Sono, inoltre, evidenziate le proposte di intervento sulle modalità di calcolo degli indicatori elementari, che saranno presentate nella riunione della Commissione degli Esperti per gli ISA convocata per il 24 ottobre prossimo.

In merito alle modifiche normative, nell’allegato 1 alla nota, viene suggerita l’opportunità di introdurre una disposizione che sancisca la possibilità di applicare le versioni evolute degli ISA, se più favorevoli per il contribuente, anche ai periodi d’imposta precedenti.

Altra richiesta avanzata dal Consiglio nazionale è quella di prevedere l’obbligo da parte dell’Agenzia delle Entrate di chiedere, in sede di individuazione delle premialità e dei corrispondenti livelli di affidabilità fiscale, un parere preventivo alla Commissione degli Esperti, nonché quella di introdurre per il 2018 la natura sperimentale degli ISA ai fini della formazione delle liste selettive di controllo.

Infine, allo scopo di concedere più tempo ai contribuenti per decidere se adeguarsi o meno alle maggiori imposte dovute per migliorare il proprio punteggio di affidabilità, viene richiesta la proroga al 30 novembre 2019 dei versamenti da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40%, attualmente, fissata al 30 ottobre 2019.

Nel corso della prossima riunione della Commissione degli Esperti per gli ISA, saranno avanzate proposte di modifica (illustrate nell’allegato n. 2 alla nota) sul calcolo di alcuni indicatori elementari di anomalia e di affidabilità che, nella versione attualmente in uso, hanno comportato l’emersione di risultati poco attendibili.
Ad esempio, con riferimento all’indicatore di anomalia “incidenza dei costi residuali di gestione”, sarà suggerito:
– di scorporare dai costi residuali di gestione imposte e tasse (ed in generale tutti i costi fiscali, come spese per registrazione contratti, deduzione forfetaria agenti, ecc.) ed anche minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive o altri oneri straordinari;
– di modificare il calcolo dell’indicatore, che dovrebbe avvenire rapportando i costi residuali di gestione ed i ricavi o i compensi.

In relazione agli indicatori di affidabilità, viene osservato che, talvolta, a fronte di una positiva valutazione del “reddito per addetto”, risulta una valutazione negativa per il “valore aggiunto per addetto”. Le situazioni determinanti la discrasia fra i due valori possono essere molteplici: lo scarso valore aggiunto per addetto può, per esempio, derivare da percentuali di ricarico modeste di fronte ad alti ricavi, oppure essere generato da particolari strutture produttive. Anche rispetto a tali indicatori, sarà richiesta un’approfondita analisi della casistica per migliorare i criteri di valutazione, evitando errori di attribuzione del punteggio di affidabilità.

Proposte di intervento saranno avanzate anche per l’indicatore relativo alla durata e al decumulo delle scorte che non tiene conto delle strutture e delle caratteristiche gestionali delle aziende. Nella pratica – viene osservato – possono venire premiate imprese con valori di ricavi, valore aggiunto e redditi molto modesti, ma con poche scorte, oppure penalizzate aziende che perseguono politiche di disponibilità dei prodotti anche con scarsa rotazione, ma con alti redditi. Per questa ragione sarà proposta la modifica dell’indicatore, al fine di tener conto degli elementi strutturali e dei risultati economici dell’impresa, compresa la presenza di unità locali dotate di magazzini.