La misura è contenuta nel decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio

Di Luciano DE ANGELIS

Società di persone, comitati, parrocchie, condomini e in generale tutte le strutture dotate di soggettività giuridica, seppur prive di personalità giuridica, dovranno individuare il relativo o i relativi titolare effettivi.
Ciò deriva dalle nuove disposizioni del decreto con cui verrà recepita la V direttiva antiriciclaggio, già approvato in Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il tema dell’individuazione del titolare effettivo nelle società ed enti non dotati di personalità giuridica è stato oggetto di diverse interpretazioni. Il MEF, in una faq dell’ottobre 2017 (risposta n. 3 ancora presente nel sito del Ministero), ha ritenuto che “il problema (della individuazione del titolare effettivo, ndr) non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l’imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante”.

In una posizione diversa si è posta qualche mese dopo la Banca d’Italia. Con comunicazione del 9 febbraio 2018, essa ha ritenuto che gli intermediari dovessero utilizzare i criteri di cui all’art. 20 del DLgs. 231/2007 (commi 2, 3 e 4, relativi alle società di capitali e delle persone giuridiche private) anche ai fini dell’individuazione del titolare effettivo delle società di persone nonché di altre tipologie di clienti diversi da persone fisiche, anche se privi di personalità giuridica (ad esempio le associazioni non riconosciute).

Tutti i dubbi sono destinati a essere superati con il nuovo comma 5 dell’art. 20 del Dlgs. 231/2007, relativo all’individuazione residuale del titolare effettivo. Vi si legge: “qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi (quelli che individuano il titolare effettivo nelle società di capitali e nelle fondazioni, ndr) non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

Per la prima volta, quindi, si prevede espressamente che anche i soggetti diversi dalle persone fisiche debbono vedere individuati i relativi titolari effettivi. Ciò è esplicitato anche nella relazione illustrativa, secondo la quale il nuovo testo normativo consente “l’individuazione del titolare effettivo anche dei soggetti diversi dalle persone fisiche ma privi di personalità giuridica, quali le associazioni non riconosciute (le fondazioni bancarie – che tuttavia sono enti riconosciuti e quindi dotati di personalità giuridica, ndr), i comitati, i condomini, le parrocchie, ecc.”.

L’individuazione del titolare effettivo nelle società personali (società semplici, sas e snc) e nelle associazioni, sulla base delle stesse logiche delle società di capitali, è peraltro già prevista nelle linee guida del CNDCEC che, anteriormente all’emanazione della norma (che ciò conferma), ha individuato il titolare effettivo sulla base di criteri analoghi a quelli utilizzati nelle società di capitali.

In particolare, in queste società i titolari effettivi potranno essere individuati nei conferenti il capitale (che, in relazione alla gestione della stessa, possono vedere incrementato o decrementato il valore della quota) nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili (che – si ricorda – può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla quota sottoscritta). In pratica, in queste società saranno titolari effettivi tutti i soci che, in relazione alla quota sottoscritta e/o attraverso la partecipazione agli utili, superano il 25% del capitale o degli utili (perdite) stessi. Ciò nelle sas indipendentemente dal fatto che si tratti di accomandatari o accomandanti.

Ovviamente, e ciò è espressamente previsto nel dettato normativo, se non ci fossero soci con tali partecipazioni (ad esempio perché la compagine sociale è costituita da 5 soci al 20% cadauno), risulterrebbero titolari effettivi, utilizzando il criterio “residuale”, (di cui avvalersi solo nei casi in cui i criteri ordinari non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi), i soci amministratori con rappresentanza.

In definitiva, con le nuove regole vi saranno in merito al titolare effettivo tre specifiche situazioni:
– le imprese individuali (a cui dovrebbero essere assimilate le imprese familiari), in cui nessun titolare effettivo dovrà essere individuato coincidendo lo stesso con il titolare dell’impresa;

– le società personali, le associazioni non riconosciute, i comitati e gli altri enti non dotati di personalità giuridica, in cui il titolare effettivo dovrà essere individuato nell’ambito dell’adeguata verifica ma non trasmesso al futuro registro dei titolari effettivi;

– le società di capitali, gli enti riconosciuti, i trust e gli istituti giuridici affini. In tali circostanze oltre all’individuazione, il o i relativi titolari effettivi dovranno nei prossimi mesi essere comunicati, per via telematica, all’istituendo registro dei titolari effettivi.