Sanzione amministrativa di 30 euro più il 4% del valore della transazione

Di Maurizio MEOLI

Uno dei temi più dibattuti degli ultimi giorni, oggetto del vertice di maggioranza previsto per oggi, è quello delle sanzioni per chi non accetta i pagamenti mediante POS.
L’ultima bozza del decreto fiscale prevede che la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di debito (bancomat) o di credito da parte di professionisti (e commercianti) sarà punita con una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del DL 179/2012 convertito, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).
Il comma 5 del medesimo articolo ha rimesso al Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, il compito di disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui sopra.

Il Ministero competente aveva predisposto una bozza di DM sulla quale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato. Nella relazione alla bozza di DM il Ministero chiariva come la riserva di legge in materia sanzionatoria (sancita a livello costituzionale in materia penale e confermata in materia di sanzioni amministrative dall’art. 1 della L. 689/1981) lo avesse indotto a “propendere per un’interpretazione più limitata di tale delega, coerente con il dettato costituzionale, come volta piuttosto ad individuare la sanzione applicabile fra quelle vigenti”; preferendosi, così, fare “riferimento a quanto disposto dall’ordinamento nazionale vigente, e nello specifico a quanto disposto dall’art. 693 codice penale” – che disciplina l’ipotesi di rifiuto di accettazione di monete aventi corso legale – piuttosto che prevederne direttamente una nuova.
Ciò in quanto l’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito e carta di credito avrebbe potuto essere assimilato all’obbligo di accettazione della moneta legale “fisica”. Conseguentemente, avrebbe trovato applicazione la sanzione di 30 euro, come rivalutata secondo le previsioni della stessa L. 689/1981 (si prospettava, altresì, l’applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981).

Il Consiglio di Stato, tuttavia, nel parere n. 1446/2018, ha ritenuto l’art. 15 comma 5 del DL 179/2012 convertito non rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge, in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale. I dubbi prospettati dallo stesso Ministero, quindi, sono stati non solo condivisi dal Consiglio di Stato, ma ritenuti tali da inficiare perfino la soluzione prospettata, in quanto anche l’individuazione per analogia di una sanzione – nel caso specifico quella prevista dall’art. 693 c.p. – configurava una precisa e insuperabile violazione al principio della riserva di legge (oltre che del divieto di applicazione analogica ai fini della individuazione della sanzione).

Il DL fiscale intende ora superare le censure manifestate dal Consiglio di Stato.
Si prevede, quindi, che, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito o di credito, da parte di un soggetto obbligato, si applichi nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Attraverso quest’ultima precisazione, è evidente, si vuole graduare la sanzione in ragione dell’importo rispetto al quale viene rifiutato il pagamento con strumenti elettronici. La condotta tipica – si sottolinea – non è quella di non munirsi di un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento elettronico, ma la mancata accettazione di tale pagamento.

Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981; diversamente da quanto proposto nella ricordata bozza di DM, peraltro, è espressamente esclusa l’applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/1981.
All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto del territorio nel quale le stesse hanno avuto luogo.