Ipotizzata una nuova forma di reverse charge e il «trasferimento» sul committente del versamento delle ritenute operate

Di Emanuele GRECO e Massimo NEGRO

In base all’ultima versione della bozza di DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, potrebbero essere introdotte due disposizioni volte a tutelare gli interessi dell’Erario, sia sotto il profilo dell’IVA che delle ritenute fiscali, nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto o comunque di affidamento di opere o servizi.

Per l’IVA, in particolare, sarebbe prospettata l’introduzione di una nuova fattispecie di reverse charge, previo rilascio della necessaria autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

In base alla norma prevista dalla bozza di decreto fiscale, il debitore dell’IVA sarebbe individuato nel committente – ai sensi dell’art. 17 comma 5 del DPR 633/72 – per le “prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Ne sarebbero escluse le prestazioni per le quali è già contemplato il reverse charge ex art. 17 comma 6 lett. a), a-ter) e a-quater) del DPR 633/72. La normativa non riguarderebbe, inoltre, le operazioni effettuate nei confronti della P.A. per le quali si applica lo split payment (sebbene questa misura cessi la sua efficacia al 30 giugno 2020), né le agenzie per il lavoro ex art. 4 del DLgs. 276/2003.

Come detto, l’introduzione di una nuova fattispecie di reverse charge, non espressamente riconosciuta dalla direttiva 2006/112/Ce, richiederebbe il rilascio di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva medesima. La misura derogatoria in ordine al reverse charge potrebbe, altresì, essere riconosciuta per effetto dell’art. 199-ter della direttiva 2006/112/Ce che consente di designare il committente come debitore d’imposta (meccanismo del “Quick Reaction Mechanism”) laddove in uno Stato membro si verifichi una frode improvvisa e massiccia che può portare a gravi perdite erariali, come sembrerebbe avvenire – in base alla relazione illustrativa – nel settore degli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera.

La bozza di decreto fiscale contiene anche una complessa disciplina finalizzata ad arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali, relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi, introducendo un meccanismo che attribuisce al committente la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.

In particolare, la norma dovrebbe prevedere che ove il committente affidi a un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori sia effettuato dal committente se questi è un sostituto d’imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione nel modello F24, sulla base dei dati ricevuti dalle imprese appaltatrici o affidatarie.

L’ambito applicativo della nuova disposizione appare più ampio rispetto a quanto già disciplinato dall’art. 29 del DLgs. 276/2003, che prevede la responsabilità in solido del committente imprenditore con l’appaltatore e i subappaltatori per i trattamenti retributivi, in cui si impone al committente di assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta solo nei casi in cui effettui direttamente il pagamento del lavoratore. La norma del decreto fiscale non dovrebbe quindi applicarsi solo in relazione ai contratti di appalto, ma anche ai contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto e, in secondo luogo, non si applicherebbe solo ai committenti “imprenditori”, ma anche agli enti pubblici e agli enti non commerciali privati.

In presenza di inadempimenti da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, i committenti dovrebbero sospendere i pagamenti dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, vincolando le somme dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento “diretto” delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici è comunque previsto in presenza di specifici requisiti di “affidabilità”, sulla base di un’apposita certificazione da comunicare al committente, il quale potrà riscontrarne l’autenticità mediante un apposito servizio telematico messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di violazione, da parte del committente, delle disposizioni in esame, dovrebbero essere previste sanzioni sia amministrative che penali.