La misura potrebbe essere inserita nel decreto fiscale; il MEF annuncia lo slittamento al 16 marzo 2020 del versamento della rata del 16 novembre
Per ora, nel decreto fiscale, di sicuro pare esserci quanto reso noto ieri sera dal MEF, ossia il differimento al 16 marzo 2020 del pagamento della rata del 16 novembre 2019 per i titolari di partita IVA, con il quale si prevedono maggiori entrate nel 2020 per circa tre miliardi di euro. Il Ministero ha anche comunicato che ammonta a circa 10,7 miliardi il gettito versato il 30 settembre dai contribuenti ai quali si applicano gli ISA e dai forfetari e che le proiezioni 2019 dei risultati dell’autoliquidazione mostrano per l’anno in corso uno scostamento positivo di quasi 1,5 miliardi.
Per quanto riguarda le altre possibili misure del DL, stando alle ultime bozze potrebbe trovare conferma uno dei punti cardine dell’attuale Esecutivo ai fini dei controlli antievasione: cercare di contrastare, nonché, in particolare, di prevenire le compensazioni indebite.
In primo luogo, parrebbe confermata la modifica dell’art. 17 del DLgs. 241/97, che, altresì per i crediti relativi a imposte sui redditi e IRAP, subordina la compensazione alla previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Se la dichiarazione non risulta presentata, il modello F24 sarà preventivamente scartato.
Almeno per il momento, non pare siano state recepite le opportune osservazioni, fatte dal CNDCEC nel comunicato del 10 ottobre, ove si era auspicata, per evitare che la modifica si possa trasformare in un “prestito forzoso” a carico del settore privato, l’anticipazione della possibilità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP almeno dalla fine di febbraio.
Sarebbe inoltre confermata l’intenzione di estendere a tutti i soggetti, modificando l’art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia per effettuare le compensazioni, anche parziali (ora prevista per i soli titolari di partita IVA). Le novità potrebbero decorrere dai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, quindi in relazione alle dichiarazioni REDDITI 2020 e IRAP 2020.
Non verrebbe di contro confermata la modifica dell’art. 28-ter del DPR 602/73 che, nel testo attuale, prevede una sorta di compensazione volontaria tra rimborsi d’imposta e ruoli non onorati. Tale compensazione, in base a una prima bozza di decreto, sarebbe dovuta diventare obbligatoria, e avrebbe riguardato anche i modelli 730 (da cui l’espressione, coniata dalla stampa non specializzata, di “pignoramento del 730”).
Sempre con il fine di arginare il fenomeno delle indebite compensazioni, potrebbe essere previsto un fitto scambio di informazioni tra INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate: in questo modo, l’Agenzia sarà in grado di bloccare in via preventiva le compensazioni di crediti previdenziali e contributivi che risultano di importo maggiore rispetto a quanto comunicato alla stessa da parte dell’INPS e dell’INAIL.
Potrebbero emergere novità di gran rilievo anche sotto il profilo sanzionatorio.
Il legislatore, con la L. 205/2017, aveva già previsto, introducendo il comma 49-ter nell’art. 37 del DL 223/2006, un controllo preventivo sulle compensazioni, con possibilità di blocco.
Possibilità di blocco che, alla luce di quanto sopra, verrebbe implementata (basti pensare al fatto che, se la modifica andrà in porto, essa riguarderà anche i crediti per imposte sui redditi non risultanti dalla previa dichiarazione).
In base alla modifica del DL fiscale, se la delega di pagamento venisse scartata, non solo il pagamento, come naturale, si considererebbe non avvenuto, ma verrebbe altresì irrogata al contribuente la sanzione del nuovo art. 15 comma 2-ter del DLgs. 471/97.
In base a questa norma, che potrebbe essere introdotta anch’essa dal decreto fiscale, sarebbe irrogata una sanzione di ben 1.000 euro per ogni modello F42 scartato, senza possibilità di determinazione della sanzione unica ex art. 12 del DLgs. 472/97 (in altri termini non operano il cumulo giuridico e la continuazione).
Verrebbe così punito il tentativo di utilizzare in modo indebito i crediti in compensazione. Il contribuente potrebbe evitare il ruolo facendo presente eventuali elementi non valutati, sulla falsariga di quanto avviene in sede di avviso bonario, ma sembra senza possibilità di ottenere sconti sulle sanzioni in via automatica.
Bisogna poi rammentare che, nonostante la norma non lo affermi espressamente, se il modello F24 contenente la compensazione è scartato, il pagamento non si considera avvenuto, con irrogabilità, in via ulteriore, della sanzione da omesso versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, se questo non avviene nei termini.
La novità dovrebbe applicarsi dai modelli F24 presentati a partire dal mese di marzo 2020.
Potrebbe altresì essere confermata l’illiceità del c.d. accollo fiscale, ma solo se il debito del contribuente/accollato viene pagato con crediti dell’accollante. In altri termini, l’accollo è sì lecito, ma a condizione che il debito sia estinto non tramite compensazione: l’accollante, in parole povere, deve pagare a tutti gli effetti.
Si prevede poi il divieto di compensazione per i contribuenti interessati da un provvedimento di cessazione della partita IVA, inclusa l’esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.