In relazione alle persone politicamente esposte, il decreto attuativo della V direttiva precisa meglio il concetto di titolarità congiunta

Di Stefano DE ROSA

Il decreto attuativo della direttiva 2018/843/Ue (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio), approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri dello scorso 3 ottobre, modifica e integra le disposizioni del DLgs. 231/2007, a partire dalle definizioni in esso contenute, al fine di accogliere istanze di chiarimento provenienti dal settore privato nel primo biennio di applicazione delle norme introdotte dal DLgs. n. 90/2017 o resesi necessarie a causa dell’aggiornamento nell’interpretazione degli standard internazionali adottati in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero per effetto della sopravvenuta V direttiva.

In particolare, con riferimento alle persone politicamente esposte (cosiddette “PEP”) viene meglio precisato il concetto di titolarità congiunta.
Si ricorda che, nel testo precedente, nella definizione di PEP si ricomprendevano “le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari”.
Nella versione aggiornata del DLgs. 231/2007, si legge che la definizione attiene a quei soggetti che “detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini, ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari”.

Conformemente a quanto richiesto dagli standard GAF/FATF, viene poi integrata la definizione di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e viene introdotta la definizione di “prestatori di servizi di portafoglio digitali” per i quali è prevista l’iscrizione nel registro gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

Con l’attuazione della V direttiva, inoltre, si estende la platea dei soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio.
In particolare, viene definito l’esatto perimetro di applicazione degli obblighi con riferimento agli intermediari che svolgono operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche per consentire alla competente autorità di vigilanza l’emanazione di disposizioni attuative di maggiore dettaglio in ordine alle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Come precisato nella relazione illustrativa del decreto, agli intermediari bancari e finanziari, è, infatti, affidato il compito di monitorare tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in operazioni di cartolarizzazione (debitori ceduti, sottoscrittori delle obbligazioni emesse), al fine di evitare il rischio che le stesse possano dare adito a fenomeni di riciclaggio.

Sono, inoltre, inseriti tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio i soggetti che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie o case d’asta o quando tale attività sia effettuata all’interno di porti franchi, nei casi in cui il valore dell’operazione sia pari o superiore a 10.000 euro.

Per quanto attiene agli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, viene precisato che rientrano tra i destinatari anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro.