La compensazione volontaria tra rimborsi e ruoli diventa obbligatoria
La prima bozza di decreto fiscale contiene una serie di norme volte a reprimere le indebite compensazioni, essendo, questo, un fenomeno purtroppo divenuto frequente specie negli ultimi anni.
In primo luogo, si propone di modificare l’art. 17 del DLgs. 241/97, prevedendo che, altresì per i crediti relativi alle imposte sui redditi e IRAP, la compensazione sia subordinata alla previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
Così, analogamente a quanto già avviene per i crediti IVA, se il credito, ad esempio derivante da ritenute di acconto subite in eccesso, non risulta dalla dichiarazione preventivamente trasmessa, il modello F24 contenente la compensazione potrà essere bloccato.
Sono già arrivate, sul punto, le osservazioni del CNDCEC. Il Presidente Miani, opportunamente, tramite un comunicato stampa di ieri, fa notare come, considerando gli attuali termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, per evitare che ciò si trasformi in una sorta di “prestito forzoso” a carico del settore privato, sia necessario “garantire la possibilità di presentazione delle dichiarazioni almeno dalla fine del mese di febbraio, come avviene per l’IVA, altrimenti le compensazioni resteranno bloccate fino all’autunno, con effetti evidentemente inaccettabili e dannosi sia per i professionisti che per le imprese”.
Si intende inoltre estendere a tutti i soggetti, anche non titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per effettuare pagamenti tramite compensazione, come già previsto per i soggetti titolari di partita IVA. Come evidenziato su Eutekne.info (si veda “Niente sanzioni se il cliente non sa dell’indebita compensazione del professionista” dell’8 ottobre 2019), infatti, se il pagamento avviene non tramite i sistemi delle Entrate (Entratel o Fisconline), ma per ipotesi attraverso home banking, ciò può rendere meno tempestivi i controlli, fattore che può incrementare le frodi.
Tramite la modifica dell’art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006, si evita che un soggetto non titolare di partita IVA, effettuando un versamento anche solo di pochi euro, possa effettuare compensazioni mediante home banking, aggirando l’obbligo di utilizzare i servizi delle Entrate.
Nel sistema attuale, infatti, è obbligatorio, per i titolari di partita IVA, l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per effettuare qualsiasi compensazione, totale o parziale, mentre per gli altri l’obbligo c’è solo se la compensazione è totale, in ragione dell’art. art. 11 comma 2 del DL 66/2014 (in sostanza quando si presenta il modello F24 a zero).
Le suddette novità dovrebbero decorrere dai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, quindi in relazione alle dichiarazioni REDDITI 2020 e IRAP 2020.
Con l’intento di arginare il fenomeno della c.d. evasione da riscossione, si propone di rivoluzionare l’istituto, disciplinato dall’art. 28-ter del DPR 602/73, inerente alla compensazione volontaria dei crediti d’imposta.
Detta compensazione, da volontaria, diventa nei fatti obbligatoria, e tale obbligatorietà dovrebbe riguardare qualsiasi tributo e qualsiasi ente impositore.
In sede di erogazione di un rimborso, anche nell’ambito dei rimborsi da modello 730, l’Agenzia delle Entrate o il diverso ente impositore verifica se ci sono ruoli non onorati.
In caso affermativo, segnala la questione all’Agente della riscossione, che effettua una sorta di compensazione forzosa, salvo la cartella (o l’accertamento esecutivo) siano oggetto di sospensione o dilazione.
Certo, esiste un termine di sessanta giorni entro cui si svolge una forma di contraddittorio preventivo (il contribuente potrà fornire osservazioni), che non blocca però la compensazione che avverrà, se del caso, decorso il menzionato termine.
Nell’intento di reprimere l’evasione da riscossione, la nuova compensazione “forzosa” può condividersi, ma dovrebbe essere evitata o quantomeno limitata quando il ruolo è soggetto a contestazione giudiziale.
Bisognerebbe, per salvaguardare la tenuta costituzionale del sistema, prevedere una sorta di controllo giudiziale preventivo alla compensazione, ammettendo il contribuente a un ricorso la cui proposizione sospenda la compensazione almeno sino alla sentenza di primo grado.
La nuova procedura di compensazione dovrebbe operare dal 1° maggio 2020.
Viene anche sancita, a livello legislativo, la illiceità dell’accollo fiscale, o meglio, dell’accollo fiscale attuato mediante pagamento del debito dell’accollato tramite crediti dell’accollante.
La violazione di ciò configura una indebita compensazione rilevante ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97.