Necessario un accordo preventivo nel quale viene definito il perimetro della delega

Di Luca BILANCINI

La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate 28 agosto 2019 n. 348, nel chiarire le modalità di apposizione della firma digitale nel caso di fattura elettronica emessa in nome e per conto del cedente o prestatore, ha richiamato il principio, sancito dall’art. 21 del DPR 633/72, secondo cui quest’ultimo può “delegare l’incombenza” della fatturazione al cessionario o committente, mantenendo comunque la responsabilità in ordine alle possibili violazioni connesse all’emissione del documento.

La traslazione dell’onere dell’emissione può avvenire per una libera scelta del soggetto obbligato o per volontà del legislatore, come, a titolo meramente esemplificativo, nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, le quali sono tenute ad assicurare che la fattura elettronica sia emessa per loro conto dal cessionario o committente laddove abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, proventi per un importo superiore a 65.000 euro (art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 e circolare Agenzia delle Entrate 17 giugno 2019 n. 14 § 7).
In entrambi i casi – decisione volontaria o adempimento legislativo – il documento dovrà riportare l’annotazione che la fattura è stata “emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo” (art. 21 comma 2 lett. n) del DPR 633/72).

Nell’ambito della fatturazione elettronica il compito viene assolto grazie alla compilazione della sezione “Terzo Intermediario o Soggetto Emittente”, indicando il codice che identifica il cessionario/committente (“CC”) o il terzo (“TZ”), cui è demandato il compito di emettere la fattura.

Pur in assenza di una specifica disposizione al riguardo, come già precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 19 ottobre 2005 n. 45, si ritiene necessario che il cedente o prestatore autorizzi preventivamente il cliente o il terzo al processo di “self billing”. Va, peraltro, sottolineato come il Sistema di Interscambio non effettui alcun controllo in ordine al fatto che il soggetto che emette le fatture sia stato autorizzato dal cedente o prestatore, restando interamente a carico di quest’ultimo la responsabilità dell’emissione del documento (FAQ Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019 n. 79).

Atteso che, ai fini probatori, sarebbe opportuno che la pattuizione fra le parti assumesse forma scritta, occorrerà, inoltre, definire i termini e contenuti di tale accordo, che potrebbe prevedere esclusivamente la trasmissione di un documento già redatto (in questo caso il terzo costituirebbe un semplice intermediario), oppure l’invio di un flusso di dati da parte del cedente/prestatore al cliente o al terzo, il quale dovrebbe provvedere a generare e a emettere (trasmettere) la fattura (cfr. risposta n. 348/2019 e circ. n. 18/2014).

In questo senso potrebbe essere regolato, a titolo esemplificativo, il procedimento di numerazione o quello di ricezione del documento da parte del cedente/prestatore.
A tal proposito possono essere utili le indicazioni contenute nella risposta alla FAQ 47 in tema di fattura elettronica, pubblicata il 21 dicembre 2018 dall’Agenzia delle Entrate. La fattispecie in esame concerneva la possibilità, da parte delle società cooperative agricole di conferimento, di emettere le fatture per conto dei singoli conferenti con riguardo ai passaggi dei prodotti agricoli a tali enti (art. 34 comma 7 del DPR 633/72).
Relativamente al primo aspetto, fermo restando l’obbligo di osservare una numerazione caratterizzata “da un numero di serie differente rispetto alle fatture emesse in conto proprio” (C.M. 25 gennaio 1994 n. 6 § 3.1), la cooperativa potrà procedere all’emissione utilizzando una codifica specifica per le fatture di ciascun conferente, al fine di distinguerle da quelle emesse dallo stesso socio (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 30/2019).

Quanto, invece, alla ricezione del documento da parte del cedente, l’Amministrazione finanziaria suggerisce di inviare a quest’ultimo una comunicazione di avvenuta emissione della fattura elettronica con relativa trasmissione del duplicato della stessa, ricordando altresì la possibilità di consultazione e download dell’originale dal portale “Fatture e Corrispettivi”.

Se non risulta alcun particolare obbligo relativamente alle deleghe conferite da soggetti nazionali o stabiliti nella Ue, l’art. 21 del DPR 633/72 prevede, invece, precisi adempimenti nell’ipotesi in cui il cliente o il terzo che procede all’emissione sia residente in un Paese non appartenente all’Unione europea “con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la specifica assistenza” in tema di imposte indirette.

In questo caso il cedente/prestatore è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria circa il possesso dei requisiti “a garanzia della propria affidabilità” (circ. n. 45/2005 § 2.2.2). Viene richiesto, in particolare, che l’attività sia iniziata “da almeno cinque anni” e che il soggetto passivo non abbia ricevuto, nel medesimo arco temporale, “atti impositivi o contestazioni di violazioni sostanziali IVA”.