L’avviso bonario all’intermediario non restringe i termini per definire

Anche in caso di archiviazione parziale il termine dovrebbe rimanere di novanta giorni

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

In sede di definizione degli avvisi bonari, sovente emergono questioni interpretative tra contribuente e uffici finanziari in merito al computo del termine per la definizione quando l’avviso bonario viene recapitato con mezzi telematici non al contribuente ma direttamente all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.

Effettivamente, la normativa in oggetto è molto variegata e richiede un’interpretazione a livello sistematico.
L’art. 2-bis del DL 203/2005 sancisce, al comma 1 lettera a), che “l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che, se previsto nell’incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito”.

A sua volta, l’art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97, richiamato dalla norma appena riportata, prevede che il ruolo non viene formato e le sanzioni sono ridotte al terzo se le imposte, le sanzioni e gli interessi (o la prima rata ai sensi del successivo art. 3-bis) sono pagate “entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta”.

Il cerchio si chiude con l’art. 2-bis comma 3 del DL 203/2005: “il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo”.
Spesso succede che, ricevuto l’avviso bonario, l’intermediario contatti, ad esempio con il CIVIS, l’ufficio territoriale, facendo presente questioni, come l’avvenuto ravvedimento, che possono condurre all’archiviazione totale o parziale dell’avviso bonario.

Ove l’archiviazione sia solo parziale, l’intermediario riceve in sostanza un secondo avviso bonario. A prescindere da come si voglia denominare tale atto, non dovrebbero esservi dubbi che si tratta della “comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute” di cui parla l’art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97.

Considerato che l’art. 2-bis comma 3 del DL 203/2005 richiama in modo generale l’art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97, il “termine dilatorio” dei sessanta giorni, spirato il quale decorrono i trenta per definire, dovrebbe operare sia per il primo avviso bonario che per il secondo, o meglio, sia per il primo che per l’avviso con cui si rideterminano le somme.
“Traducendo” in modo semplice il complesso normativo, la definizione deve anche nell’ultimo caso indicato avvenire entro 90 giorni.

Invece, secondo gli uffici l’attivazione del contraddittorio tra intermediario abilitato e Amministrazione finanziaria, in breve, “trasforma” il termine, che non è più di novanta giorni ma di trenta giorni.

Allora, se l’intermediario, il giorno dopo la ricezione dell’avviso, contatta l’Ufficio con il CIVIS, e questo risponde dopo due giorni riducendo la pretesa, il termine entro cui definire sarebbe di trenta giorni decorrenti dal secondo avviso bonario.
L’interpretazione è contraria al dato normativo, siccome se in dichiarazione l’intermediario ha accettato di ricevere gli avvisi bonari, c’è un termine maggiore, che opera anche in caso di rideterminazione delle somme in autotutela.

Del resto, anche il secondo avviso bonario è comunicato all’intermediario in via telematica, e non al contribuente, dunque siamo sempre nell’ambito applicativo dell’art. 2-bis del DL 203/2005.

2019-10-04T07:34:33+00:00Ottobre 4th, 2019|News|
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