Tutele dei lavoratori derogabili nel trasferimento dell’azienda in crisi

L’applicazione dell’art. 2112 c.c. può essere limitata oppure esclusa, in caso di accordo sindacale nel concordato preventivo o fallimento

Di Michele BANA

La disciplina prevista dall’art. 2112 c.c., riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori interessati da un trasferimento d’azienda, esplica i propri effetti anche in caso di procedura concorsuale, salvo quanto stabilito dall’art. 105 comma 3 del RD 267/1942 in materia di fallimento e – in virtù del richiamo operato dall’art. 182 comma 5 del RD 267/1942 – concordato preventivo: “Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti”.

In tale contesto, alcune ipotesi di limitata applicazione dell’art. 2112 c.c., in tema di mantenimento anche parziale dell’occupazione, sono espressamente prospettate dall’art. 47 della L. 428/1990, con riguardo alla procedura obbligatoria di consultazione sindacale preventiva per i trasferimenti d’azienda in cui sono occupati complessivamente più di 15 lavoratori dipendenti.

Il comma 4-bis della disposizione stabilisce, infatti, che – qualora sia stato raggiunto un accordo (Cass. n. 23473/2014) in ordine al mantenimento, anche parziale, dell’occupazione – l’art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previsti dall’intesa stessa, se il trasferimento riguarda, ad esempio, aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo, o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il successivo comma 5 dell’art. 47 della L. 428/1990 si occupa, invece, del trasferimento d’azienda riguardante le imprese nei confronti delle quali sia stato dichiarato il fallimento, omologato il concordato preventivo con cessione dei beni, emanato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta, o sia cessata. Al ricorrere di una di tali fattispecie, se è stato raggiunto un accordo sindacale in ordine al mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112 c.c. non si applica ai dipendenti il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente, salvo che dall’intesa risultino condizioni di miglior favore, così come dei dirigenti (Cass. n. 398/2007 e Cass. n. 1097/2007).

I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario, o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni da costoro effettuate entro un anno dal trasferimento, ovvero nel maggior periodo stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti di tali lavoratori, che vengano assunti dall’acquirente, dall’affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’art. 2112 c.c. (art. 47 comma 6 della L. 428/1990).

Relativamente alla specifica ipotesi del concordato con continuità aziendale (art. 186-bis del RD 267/42) e degli accordi di ristrutturazione del debito con risanamento (art. 182-bis del RD 267/42), essendo assente la finalità liquidatoria, è stato osservato che debba ritenersi esclusa ogni possibilità di deroga agli obblighi di cui all’art. 2112 c.c. in ipotesi di trasferimento di compendi aziendali, che di tali fattispecie costituiscano gli effetti o l’esecuzione.

In questo senso, si è espressa anche una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Padova 27 marzo 2014) la quale, nell’ambito di un concordato preventivo con continuità aziendale, ha escluso la possibilità di derogare agli obblighi di cui all’art. 2112 c.c., ritenendo che mediante l’accordo disciplinato dall’art. 47 comma 4-bis della L. 428/1990, applicabile all’ipotesi di specie in ragione dell’intervenuta ammissione alla procedura di concordato preventivo, le parti possono incidere unicamente sulle modalità del rapporto di lavoro (relative, a mero titolo di esempio, alle mansioni, alla qualifica e all’orario di lavoro dei lavoratori trasferiti, Trib. Alessandria 18 dicembre 2015), non potendo, invece, derogare all’art. 2112 c.c., a differenza di quanto previsto in applicazione dell’art. 47 comma 5 della L. 428/1990.

Secondo tale orientamento, eventuali rinunce da parte dei lavoratori, o deroghe all’applicazione dell’art. 2112 c.c., possono essere concordate solo mediante accordi individuali, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.: in ogni caso, non è possibile per i dipendenti rinunciare alla solidarietà prevista dall’art. 2112 c.c. in favore del beneficiario del trasferimento aziendale, neppure attraverso la sottoscrizione di verbali di conciliazione individuali, in virtù dell’espressa limitazione alla disponibilità di tale diritto stabilita dal comma 2 della disposizione, che consente una rinuncia alla solidarietà unicamente in favore del dante causa.

2019-10-03T07:18:40+00:00Ottobre 3rd, 2019|News|
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