Certificazioni Uniche scadenti a ottobre con dubbio sanzioni sulla correzione

La norma prevede la non sanzionabilità della correzione, entro 5 giorni, solo per la scadenza ordinaria del 7 marzo

Di Massimo NEGRO

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche deve avvenire ordinariamente entro il termine del 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (art. 4, comma 6-quinquies, del DPR 322/98). Le Certificazioni Uniche 2019, relative al 2018, dovevano quindi essere inviate entro lo scorso 7 marzo.

Tuttavia, con l’art. 1, comma 933, lett. c) della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha apportato alcune modifiche al suddetto comma 6-quinquies, è stata data “veste normativa” alla possibilità di differire l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:
– non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che devono essere rese disponibili ai contribuenti entro il 15 aprile;
– entro il maggior termine previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modelli 770).

Tale possibilità, infatti, era già stata prevista dall’Agenzia delle Entrate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ma solo nell’ambito di proprie circolari (cfr. circ. nn. 6/2015 § 2.9, 12/2016 § 8.8 e 8/2017 § 21.4), al fine di “venire incontro” alle esigenze dei sostituti d’imposta e degli intermediari.

Potranno quindi essere trasmesse entro il 31 ottobre 2019 (termine per la presentazione del modello 770/2019, come differito a regime dalla stessa L. 205/2017) le Certificazioni Uniche 2019 riguardanti, ad esempio:
– i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
– le provvigioni;
– i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
– i redditi esenti.

Da un punto di vista sanzionatorio, il comma 6-quinquies, quinto periodo, dell’art. 4 del DPR 322/98 stabilisce che, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche è prevista l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione:
– senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
– con un massimo però di 50.000 euro per sostituto d’imposta.

Ai sensi del successivo settimo periodo, come modificato dalla legge di bilancio 2018, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, se le Certificazioni sono correttamente trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza:
– del 7 marzo, per le Certificazioni rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata;
– del termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre dal 2018), per le Certificazioni non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata.

Il sesto periodo stabilisce invece che, nei casi di errata trasmissione della Certificazione Unica, la sanzione non si applica se la trasmissione della Certificazione corretta è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Tale previsione non è stata però adeguata dalla legge di bilancio 2018 e, da un punto di vista letterale, rimane riferita solo alla scadenza “ordinaria” del 7 marzo. La disposizione in esame richiama infatti solo la “scadenza indicata nel primo periodo” del comma 6-quinquies dell’art. 4 del DPR 322/98 (7 marzo), mentre la scadenza collegata al termine di presentazione del modello 770 è contenuta nel nuovo terzo periodo, inserito dalla legge di bilancio 2018, che non viene espressamente richiamato.

L’esclusione delle Certificazioni Uniche scadenti ad ottobre è confermata, da ultimo, dal punto 7.3 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 10664 del 15 gennaio 2019, che ha approvato la Certificazione Unica 2019, in cui si stabilisce che “nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione … non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel punto 7.2”, cioè quella ordinaria del 7 marzo.

Tale differenziazione di trattamento sanzionatorio non appare però giustificabile e sembra dovuto semplicemente ad un difetto di coordinamento delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018, che sono intervenute sul settimo periodo del comma 6-quinquies dell’art. 4 del DPR 322/98, ma non anche sul sesto.
Al riguardo, è quindi auspicabile una correzione della disposizione in esame o, quanto meno, “un’apertura interpretativa” da parte dell’Agenzia delle Entrate che superi il mero dato letterale, tenendo conto di un’impostazione sistematica e della ratio dell’intervento della legge di bilancio 2018, che è chiaramente quello di voler equiparare il regime sanzionatorio tra le Certificazioni scadenti il 7 marzo e quelle scadenti il 31 ottobre.

2019-10-03T07:14:14+00:00Ottobre 3rd, 2019|News|
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