Negata tout court la detrazione relativa a beni e servizi per i quali l’IVA si calcola con il regime speciale

Di Emanuele GRECO e Melania MARCHESE

Per effetto dell’art. 74-ter comma 3 del DPR 633/72, non è ammessa in detrazione l’IVA riferita ai costi che le agenzie di viaggio sostengono per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori-clienti.
L’esclusione del diritto alla detrazione IVA investe le sole agenzie di viaggio che, per la vendita di pacchetti turistici, applicano il metodo di detrazione “base da base”. In ragione di tale meccanismo di determinazione dell’imposta, il corrispettivo dovuto all’agenzia è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta, che non può essere detratta.
L’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione determina, di riflesso, l’esclusione del rimborso dell’IVA estera assolta sugli acquisti effettuati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a beneficio del cliente.

Tale principio generale è espresso dall’art. 6 della direttiva 2008/9/Ce e, nella fattispecie in esame, è espressamente previsto dall’art. 310 della direttiva 2006/112/Ce, tale per cui “gli importi dell’IVA imputati all’agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni effettuate (…) a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro”.

A livello interno, la prescrizione è replicata dall’art. 55 del DL 69/2013 (conv. L. 98/2013), norma di interpretazione autentica che ha fugato ogni dubbio in merito al rimborso dell’IVA in favore dei tour operator non residenti.
La norma stabilisce che non è rimborsabile l’IVA assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori.
In verità, la limitazione, secondo l’art. 55 del DL 69/2013, avrebbe come destinatarie esclusivamente le agenzie di viaggio stabilite al di fuori della Ue (laddove la disposizione comunitaria opera, più in generale, per tutte le agenzie di viaggio non residenti).

In senso conforme si era espressa anche l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 26 novembre 2004 n. 141, respingendo la richiesta di un tour operator svizzero di rimborso dell’IVA corrisposta in Italia ex art. 38-ter del DPR 633/72. Nella fattispecie, l’Amministrazione non ha riscontrato il presupposto stesso del rimborso “in quanto (…) l’imposta assolta in Italia dalla stessa è relativa a servizi acquistati presso operatori italiani in relazione ai quali non è possibile operare la detrazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972”, tenuto conto che “rientrano nell’attività di realizzazione di «pacchetti turistici»” e sono “prestati da terzi a diretto vantaggio dei clienti della stessa”.
La risoluzione si fonda, dunque, sul principio che l’imposta addebitata all’agenzia di viaggio può godere del diritto al rimborso solamente laddove detraibile nello Stato del rimborso.

Le medesime conclusioni sono, mutatis mutandis, applicabili alle agenzie di viaggio nazionali per gli acquisti che concorrono al pacchetto turistico secondo il regime “base da base”, effettuati con addebito dell’imposta di un altro Stato, non essendo possibile né la detrazione né il rimborso.

Per le attività che, invece, non sono soggette al regime speciale (es. acquisto in nome e per conto del viaggiatore di un singolo servizio, come il viaggio aereo o l’hotel), se i relativi costi sono stati sostenuti con addebito dell’imposta estera, l’agenzia di viaggio può identificarsi ai fini IVA nello Stato Ue del rimborso ovvero procedere presentando un’istanza ai sensi dell’art. 38-bis1 del DPR 633/72 per richiedere a rimborso l’imposta ivi assolta.
Per gli Stati extra Ue, infine, resta esperibile la sola procedura del rimborso, ammesso per i soli Paesi che soddisfano le condizioni di reciprocità con l’Italia (attualmente, Israele, Norvegia, Svizzera).